Valida l' indicazione di jac0 della superficie calpestabile coperta.
Dal Regolamento Tarsu :
Art. 9 Commisurazione della Tassa e delle superfici tassabili
1. La Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Per le utenze non abitative la Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed ai parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione di rifiuti previsti dal D.P.R. 158/99 relativi all'attività svolta.
2. L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono; nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 sono escluse mentre quelle superiori si arrotondano a un metro quadro. Per le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile - occupate o detenute in maniera esclusiva - l'obbligazione per il pagamento della Tassa è a carico dei relativi occupanti o detentori.
4. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione. Sono soggette a tassazione le aree scoperte operative.
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