pennangelo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un saluto a tutti.
A Milano, sono proprietario sia della casa dove abito che di un'altra casa data in affitto
ho versato l'acconto IMU per la seconda casa nel mese di giugno 2014
mi accingo a versare, entro il 16 ottobre la TASI ma, nonostante abbia letto le indicazioni del Comune, mi rimane qualche dubbio.

la TASI devo pagarla solo per la casa dovo ho la residenza?
perchè si parla di TASI anche per il mio inquilino? che significa? chi risponde se l'inquilino non paga la sua parte (10% di cosa?)

quando verserò il saldo IMU devo versare altro?
attendendo un Vostro aiuto Vi saluto cordialmente
pennangelo
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
A Milano, sono proprietario sia della casa dove abito che di un'altra casa data in affitto
Relativamente all'ABITAZIONE PRINCIPALE, devi pagare solo la Tasi, ed il calcolo è semplice.
In questo Link Trovi tutti i Dettagli. Se la tua abitazione è di cayegoria A1, A8, A9, si paga sia Tasi sioa IMU.
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno%20di/Tasi_abitazione%20principale&categId=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Category/IT_CAT_Bisogni_12_05/07e9ff80443bc268849be6da0ff8014c/PUBLISHED&categ=IT_CAT_Bisogni_12_05&type=content
Infatti: Dal 1° gennaio 2014, agli immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinati ad abitazione principale si applica solo il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per i beni classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono dovuti sia TASI, sia IMU.
Per gli ALTRI IMMOBILI (è il tuo caso, immobile dato in locazione):
Eccettuati i casi specifici individuati dal legislatore, dal 1° gennaio 2014 agli immobili non destinati ad abitazione principale si applica sia il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), sia l’Imposta Municipale Propria (IMU).
Ecco i Dettagli:
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno%20di/Tasi_altri%20fabbricati&categId=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Category/IT_CAT_Bisogni_12_05/07e9ff80443bc268849be6da0ff8014c/PUBLISHED&categ=IT_CAT_Bisogni_12_05&type=content

Purtroppo i link non lasciano aprire la pagina correttamente.
Conviene entrare direttamente da Google:
https://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=ufMmVPiKHoKJ8Qe474DABQ&gws_rd=ssl#q=comune+di+milano+tasi
 
Ultima modifica:

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
L'aliquota Tasi 2014 a Milano è al 2,5 per mille sulla prima casa, il comune di Milano ha inoltre deliberato un'aliquota allo 0,8 per mille per altri immobili e allo 0 per mille per i fabbricati rurali strumentali. Le detrazioni Tasi per il comune di Milano variano in base alla rendita catastale. Ecco uno schema riassuntivo degli sgravi per il pagamento della rata di ottobre 2014:



  • Rendita catastale fino a 300 euro, detrazioni Tasi a Milano 115 euro
  • Rendita fino a 350,99 euro, detrazioni 112 euro
  • Rendita fino a 400,99, detrazioni Tasi 99 euro
  • Rendita da 401 a 540,99 euro, detrazione 87 euro
  • Rendita da 451 a 500,99 euro, detrazione 74 euro
  • Rendita da 501 a 550,99 euro, detrazione Tasi pari a 61 euro
  • Rendita da 551 a 600,99 euro, detrazione di 49 euro
  • Rendita da 601 a 700 euro, detrazione 24 euro.


Attenzione poiché nel comune di Milano le detrazioni Tasi per rendite catastali sopra i 350,99 euro sono valide a patto che il reddito complessivo del soggetto passivo al netto degli oneri deducibili sia pari o inferiore a 21 mila euro. Si aggiungono inoltre 20 euro di detrazioni sulla Tasi per ogni figlio di massimo 26 anni residente e dimorante nell'immobile oggetto del pagamento.
 
J

jac1.0

Ospite
le detrazioni Tasi per rendite catastali sopra i 350,99 euro sono valide a patto che il reddito complessivo del soggetto passivo al netto degli oneri deducibili sia pari o inferiore a 21 mila euro.
Quindi a quelle condizioni (rendita superiore a 350,99 euro) per godere di detrazioni il REDDITO IMPONIBILE dell'anno 2013 (calcolato a giugno u.s.) non deve superare 21.000 euro? Grazie.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi a quelle condizioni (rendita superiore a 350,99 euro) per godere di detrazioni il REDDITO IMPONIBILE dell'anno 2013 (calcolato a giugno u.s.) non deve superare 21.000 euro? Grazie.
Il concetto è quello ma occorre verificare quale dev'essere il Reddito di Riferimento, il 2013 o il 2014 (quest'ultimo sarebbe il più logico, anche se non tutti, entro il 16/12/2014 sono in grado di calcolarlo). Bisogna leggere in proposito la delibera del Comune di Milano.
 

pennangelo

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusa Alberto Bianchi, prima sono stato troppo precipitoso dicendoti di aver capito tutto. Mi manca ancora un pezzetto

riporto la frase da te scritta al riguardo alla 2a casa data in locazione
"Per gli ALTRI IMMOBILI (è il tuo caso, immobile dato in locazione):
Eccettuati i casi specifici individuati dal legislatore, dal 1° gennaio 2014 agli immobili non destinati ad abitazione principale si applica sia il Tributo sui Servizi Indivisibili" sia l’Imposta Municipale Propria (IMU).

che significa "agli immobili non destinati ad abitazione principale" abitazione principale di chi? dell'inquilino? dato che si parla di altri immobili
un saluto a tutti
 
J

jac1.0

Ospite
Mi intrometto, l'abitazione principale è quella del locatore. Giusta osservazione, il legislatore era andato, come è suo solito, a magnà e si è dimenticato di precisarlo. Nulla va dato per scontato, nelle norme.
 

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