Ma se la detenzione è di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare...Quindi la TaRi è dovuta dai conduttori detentori dell'immobile che hanno stipulato un regolare contratto di locazione.
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Ma se la detenzione è di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare...Quindi la TaRi è dovuta dai conduttori detentori dell'immobile che hanno stipulato un regolare contratto di locazione.
Scusa ma adesso non capisco l’obiezione.Ma se la detenzione è di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare...
È quanto prevede la norma applicabile: art. 1, comma 743 della legge n. 147/2013.non capisco l’obiezione
Non ho messo in dubbio cosa preveda la norma: ma la sua correlazione con la domanda dell'OP e con la tua aggiunta piuttosto equivocabile in merito alla durata della detenzioneÈ quanto prevede la norma applicabile: art. 1, comma 743 della legge n. 147/2013.
La mia "aggiunta" è una precisazione a quello a cui avevo risposto:la tua aggiunta piuttosto equivocabile in merito alla durata della detenzione
visto che il periodo di locazione supera i 6 mesi.
Fin qui tutto okIn caso di locazioni superiori a 6 mesi il soggetto passivo della TaRi è il conduttore che detiene l'immobile in forza del contratto di locazione da lui stipulato.
Qui è una aggiunta, corretta, ma non pertinente al caso in discussione.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Se la consideri una aggiunta alla frase (non alla citazione della legge, di uva), nessuno te la aveva contestata anche prima.Ma se la detenzione è di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare...
Se nell'anno solare la detenzione del conduttore non è superiore a sei mesi, la TARI non è a suo carico.Ma in quel caso non sarebbe corretta.
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