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Membro Senior
Proprietario Casa
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti.
2. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
- a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;
- b) per le utenze non domestiche: • il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci. • Il gestore di impianti sportivi di proprietà comunale, se diverso dal Comune stesso. Nel caso in cui gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune siano temporaneamente concessi in uso, in tutto o in parte a terzi (associazioni sportive, ricreative, o altri soggetti), questi ultimi sono esonerati dal pagamento del tributo.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le pertinenze o locali accessori locati a non residenti. In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista all’articolo. 20, comma 4 lett. b) o in alternativa la categoria dell’utenza riferita alla destinazione effettiva dichiarata dall’utente.
3 bis. In caso di immobile ad uso abitativo con contratto di locazione intestato a più persone che non costituiscono un unico nucleo familiare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E’ fatto obbligo al possessore di dichiarare il numero degli occupanti, in mancanza di tale dichiarazione vengono considerati tre occupanti per l’intera annualità, salva la possibilità dell’accertamento da parte del Comune di un diverso numero.
.................
E' solo un esempio di regolamento comunale
Questo è un altro esempio:

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nell’ipotesi di locazione frazionata e/o parziale della medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Sinceramente qui si capisce che, nel caso di affitto parziale a quattro studenti di quattro camere nello stesso appartamento, chi dovrebbe pagare è il proprietario anche se le locazioni sono superiori a sei mesi.
 

Deny

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io tengo tari intestata a me e poi spalmo l'imposto su 12 mesi su 4 inquilini. Anche le utenze sono tutte intestate a me. Non posso pensare di far intestare queste cose agli inquilini se poi stanno dentro non so quanti mesi, ma comunque pochi.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma se la detenzione è di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare...
Scusa ma adesso non capisco l’obiezione.
Se il contratto di locazione non è temporaneo, per vacanze o breve, es un 4+4 secondo me la responsabilità della Tari è tutta del conduttore: se capita che questo dia disdetta dopo 4 mesi, la sua detenzione sarà anche inferiore ai sei mesi, ma non vedo cosa possa interessare al locatore: il comune dovrebbe venire a conoscenza della registrazione contratti: direi che sia sua diligenza …. Svegliarsi!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la tua aggiunta piuttosto equivocabile in merito alla durata della detenzione
La mia "aggiunta" è una precisazione a quello a cui avevo risposto:
"Quindi la TaRi è dovuta dai conduttori detentori dell'immobile che hanno stipulato un regolare contratto di locazione".
Precisazione pertinente e non equivocabile.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
visto che il periodo di locazione supera i 6 mesi.

In caso di locazioni superiori a 6 mesi il soggetto passivo della TaRi è il conduttore che detiene l'immobile in forza del contratto di locazione da lui stipulato.
Fin qui tutto ok
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Qui è una aggiunta, corretta, ma non pertinente al caso in discussione.

Le aggiunte successive sullo stesso tema erano superflue, ed avulse dalla prima risposta,
Ma se la detenzione è di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare...
Se la consideri una aggiunta alla frase (non alla citazione della legge, di uva), nessuno te la aveva contestata anche prima.
Resta che presa a se, e parlando solo di detenzione senza richiamare la tipologia contrattuale, potrebbe applicarsi anche a detentori per via di contratto 4+4 che disdicono in anticipo addirittura prima dei sei mesi . (Capita anche quello. ). Ma in quel caso non sarebbe corretta.
In ogni caso, alla fine, basta intendersi.
 

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