L'imposta sui rifiuti è a carico di chi la produce, ergo dell'inquilino
Premesso che è una tassa (non un'imposta), è a carico di chi occupa o detiene i locali.
Non rilevo alcuna responsabilità da parte sua.
Ha invece la responsabilità di aver omesso la presentazione della denuncia di cessazione.
Art. 64 del D. Lgs. n. 507/1993 (
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione):
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.