ccc1956

Nuovo Iscritto
Per l'esattezza il termine di 12 mesi è relativo alla presentazioen della denuncia di successione alla competente Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le sanzioni copio dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it):

"Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, le sanzioni ridotte nella seguente misura:
* se il ritardo non è superiore a 30 giorni, 1/8 della sanzione minima (di 258 euro) piu' il 3,75% del totale delle imposte non versate;
* se il ritardo supera i 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro un anno, 1/5 della sanzione minima (di 258 euro) e il 6% del totale delle imposte non versate."

Decorso un anno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione (24 mesi dall’apertura della successione), non è più possibile accedere al ravvedimento operoso

In tal caso la dichiarazione di successione deve essere presentata con il pagamento dei soli tributi dovuti in autoliquidazione, senza le sanzioni e gli interessi, che saranno invece applicate direttamente dall’ufficio.
 

acquirente

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18 anni????

Decorsi 5 anni dalla data di morte decade anche il diritto dell’Amministrazione Finanziaria a chiedere le sanzioni di legge previste per l’omissione della denuncia.

Aggiunto dopo 21 minuti :

per essere piu' precisi...................

Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI (Art. 33,34,41, D.P.R.637/72)
4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art.35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
 

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