bretone

Membro Attivo
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Premetto che il fabbricato in oggetto ha avuto una storia travagliata per cui prima che fossero completate tutte le procedure, ivi compreso la costituzione di tabelle millesimali e regolamento condominiale, è finito tutto alla custodia giudiziaria, di recente con accordi da tutte le parti abbiamo riscattato gli alloggi e box e tutte le pertinenze ed a questo punto per via di una assemblea di tutti i proprietari, abbiamo deciso di costituire un condominio con relativo amministratore il quale ha ricevuto mandato di espletare tutte le fasi della reale costituzione del condominio stesso; successivamente tramite un tecnico, scelto fra vari preventivi e nominato a maggioranza dei condomini in una assemblea, abbiamo fatto compilare le tabelle millesimali e regolamento condominiale, in questa fase abbiamo appreso che spazi interrati adibiti a posto auto che noi credevamo fossero parte integrante del fabbricato e quindi parti comuni, in effetti sono accatastati e la proprietà è intestata alla vecchia società costituita dai curatori fallimentari; per fare approvare le tabelle millesimali la nuova legge prevede il 100% dei consensi mentre per il regolamento condominiale la metà+1 o almeno la maggioranza dei millesimi; ora io mi chiedo se pur invitando i curatori con lettera raccomandata e questi non si costituiscono neppure con una delega, di conseguenza non si avrà mai il consenso del 100% tra l'altro due condomini sono dissenzienti sulla nomina del tecnico (nominato a maggioranza di una assemblea e con diversi preventivi) per cui minacciano di non approvare le tabelle, chiedo in questo caso ci sono altre maggioranze? Inoltre chiedo è possibile richiedere arretrati di quote condominiali ai curatori fallimentari dal momento in cui si è costituito giuridicamente il condominio compreso la quota per la costituzione delle tabelle millesimali e del regolamento del condominio? Vi ringrazio fin da ora dei Vostri suggerimenti.
 

condobip

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Non è necessaria l'unanimità per l'approvazione delle tabelle millesimali;

A differenza delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio che abbiano natura convenzionale, le tabelle millesimali deliberative richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'articolo 1136 secondo comma del codice civile e sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese. --- Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4219 ---
 

bretone

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Grazie a Condobip la risposta è esauriente anche perchè ho trovato un'altra sentenza la n. 11387/2013 della II sez. civ. della Cassazione, però volevo la risposta anche all'altro quesito e cioè posso richiedere arretrati ai curatori fallimentari?Arretrati inerenti alle quote condominiali dalla costituzione del condominio ad oggi e la quota straordinaria inerente all'onere del tecnico per la costituzione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale.
Premetto che, non sapendo del soggetto condominiale fino ad oggi, non ho mai invitato alle assemblee i curatori e non ho mai inviato loro verbali delle assemblee stesse.
Attendo risposte...grazie
 

condobip

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Per eventuali arretrati è difficile ottenere soddisfazione immediata, in quanto la tabella di partizione stabilita (o presunta) vale fino al momento in cui viene cambiata, cioè non è retroattiva, salvo eventuale decisione Giudiziale
 

arciera

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Condobip, però se vi sono dei debiti pregressi, oltretutto pagati sicuramente da qualcuno, un modo per recuperarli ci deve essere. Se ne deve occupare il nuovo amministratore. Sicuramente.
 

arciera

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Arretrati inerenti alle quote condominiali dalla costituzione del condominio ad oggi e la quota straordinaria inerente all'onere del tecnico per la costituzione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale.
ecco chi deve pagare. Si sono costituiti in condominio. hanno approvato, maggioranza e minoranza, il tecnico e le tabelle millesimali, il regolamento di condominio. in base a quelle tabelle che hanno approvato, poco importa se vi è una minoranza, essa si deve chinare, pagano. Le hanno approvate loro, mica gli svedesi!
 

busta55

Membro Attivo
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Ho letto con molto interesse e l'argomento mi suggerisce una domanda: le tabelle millesimali site nel regolamento di condominio con quale maggioranza possono essere modificate.
Il caso è che un appartamento del condominio risulta con millesimi nettamente inferiori rispetto ad uno uguale sito nello stesso piano e hanno gli stessi millesimi come da regolamento, (probabile errore )
Con la nuova riforma quale maggioranza occorre per modificare le tabelle?
 

arciera

Membro Senior
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le revisioni delle tabelle possono essere approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c. c.
 

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