Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita:
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

Possiamo quindi riassumere in questo schema le maggioranze necessarie alle delibere assembleari sia in tema di "costituzione" dell'assemblea, sia in termini di "potenzialità deliberativa" dell'assemblea correttamente costituita.
Infatti per capire se e come l'assemblea possa o meno deliberare su un determinato argomento occorre prima di tutto che sia legittimamente costituita per quella specifica delibera e di conseguenza possa o meno deliberare validamente sul medesimo argomento.

(segue tabella...)
 

Maurizio Zucchetti

Membro Attivo
Mi saranno senz'altro utilissime, ma non riesco a copiarle-incollarle in modo leggibile.
O Guardiano, potresti inserirle come allegato scaricabile? :ok:
(il Custode su immobilio lo fa! :ugeek: :risata: :risata: )

;)
 

Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Maurizio Zucchetti ha scritto:
Mi saranno senz'altro utilissime, ma non riesco a copiarle-incollarle in modo leggibile.
O Guardiano, potresti inserirle come allegato scaricabile? :ok:
(il Custode su immobilio lo fa! :ugeek: :risata: :risata: )

;)

Perchè tanta fatica... quando ne hai bisogno son sempre qui ;) Mica te le levo! :?
Il Custode? Un genio :amore: :risata:
 

karol

Nuovo Iscritto
L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita:
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

Possiamo quindi riassumere in questo schema le maggioranze necessarie alle delibere assembleari sia in tema di "costituzione" dell'assemblea, sia in termini di "potenzialità deliberativa" dell'assemblea correttamente costituita.
Infatti per capire se e come l'assemblea possa o meno deliberare su un determinato argomento occorre prima di tutto che sia legittimamente costituita per quella specifica delibera e di conseguenza possa o meno deliberare validamente sul medesimo argomento.

(segue tabella...)

Segue tabella... dove?
 
A

AlbertoF

Ospite
Caro Guardiano,
ti ringrazio per la pubblicazione delle tabelle riassuntive delle maggioranze ma è la seconda volta che
Ciao Alberto a me arrivano indecifrabili.
E' possibile,senza fretta e senza vantare obblighi, inviarle in maniera diversa?
Ringrazio anticipatamente per ciò che potrai fare.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Ecco quì:

Le maggioranze conteggiate in assemblea sono sempre doppie.
Si calcolano per testa e per millesimi.
Di seguito si segnano SOLO le maggioranze necessarie in SECONDA CONVOCAZIONE

Nomina, riconferma, revoca e compenso amministratore
Metà +1 intervenuti
almeno 50% valore proprietà

Liti attive e passive relative e materie che esorbitano
dalle normali funzioni dell' amministratore

Metà + 1 intervenuti
Almeno 50% valore edificio

Locazioni con contratti di oltre nove anni
Tutti i condòmini
100% proprietà


Eliminazione di barriere architettoniche
(legge 13/89 articolo 2, 1 comma).
1/3 condòmini
Almeno 1/3 valore edificio

Trasformazione impianto di riscaldamento per risparmio energetico (legge 10/91, articolo 26, 2° comma)
Numero condòmini non richiesta
501 millesimi proprietà

Innovazioni per uso più comodo parti comuni
Metà + 1 dei condòmini
Almeno 2/3 valore proprietà.

Innovazioni che alterino il decoro architettonico, o che rendano alcune parti dell' edificio inservibili all' uso o al godimento anche di un solo condòmino.
Tutti i condòmini
100% valore dell' edificio

Innovazioni che producano un cambiamento della destinazione originaria dell' edificio
Tutti i condòmini
100% valore dell' edificio.

Manutenzione ordinaria e straordinaria
1/3 dei condòmini
1/3 valore dell' edificio

Manutenzione straordinaria di rilevante entità
Metà + 1 degli intervenuti
almeno 50% del valore edificio

Interventi di recupero (Legge 179/92)
Non richiesta maggioranza condòmini
Almeno 50% valore edificio

Mutamento d' uso dei locali del portiere
Metà + 1 dei condòmini
Almeno 2/3 del valore dell' edificio


Eliminazione del servizio di portierato
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio


Se il fatto di eliminare il servizio di portierato modifica un regolamento assembleare
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.


Se il fatto di eliminare il servizio di portierato modifica un regolamento contrattuale
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.

Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari. (Legge 122/89, articolo 9, 3° comma).
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio


Approvazione o revisione del regolamento (approvato come contratto assembleare).
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.


Modifiche al regolamento contrattuale che implicano variazioni dei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre delle parti di proprietà esclusiva.
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio.

Approvazione annuale del rendiconto consuntivo e preventivo della gestione
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio.


Approvazione della ripartizione delle spese tra i condòmini
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio.

Ricostruzione dell' edificio per una parte inferiore ai 3/4 del valore dell' edificio.
1/3 dei condòmini;
almeno il 50% del valore dell' edificio.


Ricostruzione dell' edificio per una parte di almeno 3/4 del valore dell' edificio o l' intera ricostruzione.
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio.


Scioglimento del condomìnio, quando per rendere possibile la divisione in parti autonome occorrano modifiche dello stato attuale dell' edificio e opere per la diversa sistemazione dei locali e dipendenze tra i condòmini.
Metà + 1 dei condòmini
Almeno 2/3 del valore dell' edificio.


Scioglimento del condomìnio, quando l' edificio può suddividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi (Articolo 61 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile)
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.

Formazione e modifica delle tabelle millesimali
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio


Vendita o cessione di beni comuni
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio


Tutte le restanti delibere che non sono state espressamente disciplinate
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio.

Ciao!

:fico:
 

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