La nuova normativa, con il modificato articolo 67 n. 3 disposizioni di attuazione al Cc ha stabilito che nel caso del supercondominio quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare con la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio (quest’ultima maggioranza troppo ampia) il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore.
Il quale rappresentante ha potere decisionale per le votazioni nell'assemblea supercondominiale. (questa la spiegazione della risposta data nel post #2).