StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Va premesso che per giurisprudenza costante ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria la volontà espressa del costruttore degli edifici nè dell'eventuale unico proprietario delle unità immobiliari dei condomini interessati.
E' sufficiente che i singoli edifici abbiano in comune alcuni servizi o impianti, caso classico la caldaia, rientranti nell'applicazione dell'art. 1117 codice civile che indica le parti comuni dell'edificio, impianti collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile.

Negli altri casi se due edifici in condominio sono completamenti autonomi come muoversi ?

Il condominio potrà essere sciolto e costituirsi due condomini separati con apposita delibera assembleare assunta dalla maggioranza degli intervenuti che però rappresentino almeno la metà del valore degli edifici come dispone l'art. 1136, II comma, codice civile.
Se tale maggioranza non viene raggiunta i condomini che vogliono separarsi dovranno rivolgersi al Tribunale competente per territorio, costoro dovranno essere almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio di cui si chiede la separazione.
L'art. 61 disposizioni di attuazione del codice civile dispone in tal modo.

Avv. Luigi De Valeri
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Sarò anche solo un dilettante, ma discutere con gli avvocati, anche se defatigante, a volte è divertente.... ;)

Il post #1 non mi sembra chiarissimo e potrebbe indurre in errore il lettore.

Il primo capoverso posto a mo di premessa, poco ha a che vedere col titolo della discussione (scioglimento): credo intendesse dire che si è in presenza di supercondominio quando i singoli edifici abbiano in comune impianti o servizi . (esempio la caldaia ecc)

Il secondo capoverso, dice poi esplicitamente: negli altri casi, lasciando intendere che si possa sciogliere un supercondominio solo se i due edifici "non abbiano in comune alcuni servizi o impianti, caso classico la caldaia, rientranti nell'applicazione dell'art. 1117 codice civile che indica le parti comuni dell'edificio, impianti collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile."

Questo non è del tutto vero: perchè l'art. 62 delle citate d.a.c.c. dispone che l'art. 61 si applica anche se restano in comune alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c.; quindi anche in questi casi è possibile sciogliere il supercondominio.
La maggioranza richiesta in tale situazione è quella stabilita dal quinto comma dell'art. 1136 c.c.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Pur ringraziandola per la sua attenzione al mio ultimo contributo al forum, senza cadere nella trappola dell'evidente polemica:disappunto: che solo lei diverte:shock: posso dirle di rileggere bene il post inviato, come i tanti altri in materia firmati e non anonimi, che ritengo, seppur necessariamente stringato, del tutto comprensibile.

A mia volta devo invitarla a non indurre in errore i lettori accreditando inesistenti imprecisioni visto che non è stata esclusa l'applicazione ai casi in questione del successivo art. 62 con le relative diverse maggioranze assembleari per le innovazioni che lei dopo aver letto il codice civile ha voluto citare per discutere con l'avvocato:risata:
Visto che lei stesso si qualifica come un dilettante ... del diritto.:shock: ad ognuno la sua professione ;) costruita su anni di studio, aggiornamento ed esperienza sul campo, sig. anonimo critico dei paraggi di Milano.;)
 

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