Va premesso che per giurisprudenza costante ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria la volontà espressa del costruttore degli edifici nè dell'eventuale unico proprietario delle unità immobiliari dei condomini interessati.
E' sufficiente che i singoli edifici abbiano in comune alcuni servizi o impianti, caso classico la caldaia, rientranti nell'applicazione dell'art. 1117 codice civile che indica le parti comuni dell'edificio, impianti collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile.
Negli altri casi se due edifici in condominio sono completamenti autonomi come muoversi ?
Il condominio potrà essere sciolto e costituirsi due condomini separati con apposita delibera assembleare assunta dalla maggioranza degli intervenuti che però rappresentino almeno la metà del valore degli edifici come dispone l'art. 1136, II comma, codice civile.
Se tale maggioranza non viene raggiunta i condomini che vogliono separarsi dovranno rivolgersi al Tribunale competente per territorio, costoro dovranno essere almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio di cui si chiede la separazione.
L'art. 61 disposizioni di attuazione del codice civile dispone in tal modo.
Avv. Luigi De Valeri
E' sufficiente che i singoli edifici abbiano in comune alcuni servizi o impianti, caso classico la caldaia, rientranti nell'applicazione dell'art. 1117 codice civile che indica le parti comuni dell'edificio, impianti collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile.
Negli altri casi se due edifici in condominio sono completamenti autonomi come muoversi ?
Il condominio potrà essere sciolto e costituirsi due condomini separati con apposita delibera assembleare assunta dalla maggioranza degli intervenuti che però rappresentino almeno la metà del valore degli edifici come dispone l'art. 1136, II comma, codice civile.
Se tale maggioranza non viene raggiunta i condomini che vogliono separarsi dovranno rivolgersi al Tribunale competente per territorio, costoro dovranno essere almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio di cui si chiede la separazione.
L'art. 61 disposizioni di attuazione del codice civile dispone in tal modo.
Avv. Luigi De Valeri