sentenze sulle fondazioni non ne ho sotto mano ma ce ne sono tante sulla installazione di ascensori/montascale a proposito della maggioranza da raggiungere per la loro installazione. Il principio cardine su cui si basano le sentenze è che in tutte quelle situazioni in cui un determinato numero di condomini possono usufruire di un bene condominiale separatamente da altri condòmini si realizza il condominio parziale.
In un edificio con due o più scale tutte prive di ascensore se i condomini di una scala raggiungono la maggioranza prevista per l'installazione di un elevatore/ascensore/montascale (maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000 di proprietà) i condomini delle altre scale non possono fare opposizione a tale decisione neanche invocando (interpretando personalissimamente) il decoro architettonico dell'edificio (installazione esterna di elevatori idraulici)
Per la verità gli ascensori/elevatori/montascale possono essere installati anche per iniziativa di un solo condominio art. 1102 del c.c. che si accollerà tutte le spese della installazione fermo restando il principio che il progetto possa consentire, in un secondo tempo,a chi vuole (pagando la propria parte di spesa) di usufruire della installazione.
Poi per gli ascensori/elevatori/montascale trattandosi di innovazioni per la parte minoritaria dei condomini contrari c'è la possibilità di non aderire alla spesa della loro costruzione; contribuiranno solo nel caso in cui decidessero di voler usare l'innovazione.
Siccome le fondazioni rappresentano una parte essenziale per la costruzione di un edificio, sono una parte comune del condominio (comma 1) dell' articolo 1117 dalla legge 220/2012:Riforma del Condominio) i lavori riguardanti le fondazioni,e le parti inserite nell'articolo 1117, saranno presi secondo le maggioranze previste dalla legge 220/2012 (dove ha corretto gli articoli del c.c.) in questo case i contrari e gli astenuti saranno costretti a partecipare alle spese deliberate, mentre per tutti i servizi soggetti ad utilizzazione separata i contrari potranno non partecipare alla spesa ma non potranno godere del servizio.
Ovviamente tutto quello appena scritto vale, separatamente, per ogni palazzo di cui è costituito il condominio o super condominio.
Invece se si tratta di deliberare la rasatura del prato presente tra i palazzi essendo questo un bene comune a tutti i palazzi la decisione deve essere presa in una assemblea alla quale partecipino tutti i proprietari presenti in tutti i palazzi di cui è composto il condominio. Idem se si tratta di decidere la sostituzione delle cassette della posta; idem se si tratta di sostituire il portiere; idem se si tratta di sopprimere il servizio di portierato.
Sono meravigliato che il tuo amministratore queste cose non le sappia.
In un edificio con due o più scale tutte prive di ascensore se i condomini di una scala raggiungono la maggioranza prevista per l'installazione di un elevatore/ascensore/montascale (maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000 di proprietà) i condomini delle altre scale non possono fare opposizione a tale decisione neanche invocando (interpretando personalissimamente) il decoro architettonico dell'edificio (installazione esterna di elevatori idraulici)
Per la verità gli ascensori/elevatori/montascale possono essere installati anche per iniziativa di un solo condominio art. 1102 del c.c. che si accollerà tutte le spese della installazione fermo restando il principio che il progetto possa consentire, in un secondo tempo,a chi vuole (pagando la propria parte di spesa) di usufruire della installazione.
Poi per gli ascensori/elevatori/montascale trattandosi di innovazioni per la parte minoritaria dei condomini contrari c'è la possibilità di non aderire alla spesa della loro costruzione; contribuiranno solo nel caso in cui decidessero di voler usare l'innovazione.
Siccome le fondazioni rappresentano una parte essenziale per la costruzione di un edificio, sono una parte comune del condominio (comma 1) dell' articolo 1117 dalla legge 220/2012:Riforma del Condominio) i lavori riguardanti le fondazioni,e le parti inserite nell'articolo 1117, saranno presi secondo le maggioranze previste dalla legge 220/2012 (dove ha corretto gli articoli del c.c.) in questo case i contrari e gli astenuti saranno costretti a partecipare alle spese deliberate, mentre per tutti i servizi soggetti ad utilizzazione separata i contrari potranno non partecipare alla spesa ma non potranno godere del servizio.
Ovviamente tutto quello appena scritto vale, separatamente, per ogni palazzo di cui è costituito il condominio o super condominio.
Invece se si tratta di deliberare la rasatura del prato presente tra i palazzi essendo questo un bene comune a tutti i palazzi la decisione deve essere presa in una assemblea alla quale partecipino tutti i proprietari presenti in tutti i palazzi di cui è composto il condominio. Idem se si tratta di decidere la sostituzione delle cassette della posta; idem se si tratta di sostituire il portiere; idem se si tratta di sopprimere il servizio di portierato.
Sono meravigliato che il tuo amministratore queste cose non le sappia.