Daniele 78

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Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.>>

Cortesemente, nel ns condominio il vano scale e' dotato di una vetrata situata sulla parete della facciata principale, vano scala che naturalmente non e' dotato di riscaldamento. La sostituzione delle vetrata con altra specifica per coibentare meglio l'edificio in aggiunta al cappotto termico rientrerebbe nella agevolazione di cui al super bonus 110%?
Io però ho parlato degli F/2 che è una categoria speciale e che può avere il superbonus del 110%. È con la risposta 326 del 9 settembre 2020. Buona lettura:F/2 superbonus 110%
 

Daniele 78

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si ma dallo storico si può rilevare se è stato residenziale, poi magari è solo un mio dubbio, però si parla di ristrutturazione, il cambio uso potrebbe non essere ammesso
Loro parlano di F/2 agevolabile con la risposta 326 del 9 settembre! Non parlano di Visura storica...poi magari salta anche fuori perché questi mica sono conscienti di ciò che fanno!
 

Biz Consulting

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quindi anche una casa con stufa o camino?
In linea di massima sì, l'importante è che sia dimostrabile che si tratta di impianti "fissi" e che, se non funzionanti, possa essere rimesso in prisitino.
La prima caratteristica è facile da dimostrare per un caminetto, un po' più complicata per una stufa e bisogna valutare caso per caso.
Insomma, impossibile in quest'ultima situazione dare una risposta generale.
 

Biz Consulting

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Grazie Biz sei stato molto preciso ed esaustivo.
Approfitto della competenza e disponibilità tua e di quanti altri abbiamo notizie sui seguenti miei altri dubbi:
Fermo restando i lavori trainanti e il pre-requisito dell'esistenza dell'impianto di riscaldamento, 1) l'impianto elettrico, 2) le porte interne, 3) la pitturazione interna, 4) i nuovi climatizzatori, che sostituiranno l'unico esistente di 9000 Btu, 5) impianto idrico rientrano, nel 50% o nel 110% o in nessuno dei due?
Da quel che ho capito il punto 4) al 110% perchè sono lavori trainati, i punti 2) e 3) al 50% perchè sono di completamento, mentre i punti 1) e 5) sono incentivati al 50% anche se ritengo che, con l'aggiunta del Fotovoltaico e del solare termico, dovrebbero andare al 110% perchè lavori attinenti e indispensabili alla realizzazione di tali opere .
La regola generale è che i lavori strettamente connessi alle opere agevolabili con un determinato bonus, seguano le stessa via e, dunque, possano godere della stessa aliquota di detrazione.

Per cui, per esempio, tutti gli interventi sull'impianto elettrico necessari a far funzionare a regola d'arte il nuovo impianto termico, possono essere agevolati con lo stesso bonus di quest'ultimo (Superbonus o Ecobonus che sia).

Se, invece, le opere "secondarie" (es. le porte interne) vengono semplicemente eseguite in concomitanza con interventi trainanti e trainati, ma non hanno con questi una stretta connessione tecnica e funzionale, possono godere delle agevolazioni standard (es. Bonus Ristrutturazioni), fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali agevolazioni.

Quindi, è fondamentale che la documentazione progettuale allegata alle comunicazioni/richieste autorizzative, i capitolati, le fatture e i consuntivi di spesa, siano quanto più dettagliati e chiari possibili.
In questo modo, in caso di verifiche, sarà facilmente rappresentabile la suddivisione delle opere per macrocategorie di competenza tecnica/fiscale, rendendo trasparenti la connessione tra alcun lavori e, soprattutto, la correttezza della contabilità adottata ai fini dell'ottenimento dei bonus.

Per griz ribadisco quanto ho letto e riportato sopra: "Ho letto che un caminetto con stufe e altro possono essere considerarti "impianto termico" se la potenza complessiva è > di 5 kw. "


Come ho scritto ieri, la nuova norma non tiene più conto della potenza nominale degli impianti, per cui quello che hai letto è acqua passata e non più valido.
 
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Ho sentito durante una Webinar con un funzionario delle Entrate che
Per impianto di riscaldamento ora basta anche la stufa e che per un immobile in F/2 (collabente) puoi usufruire ugualmente del 110% anche senza impianti (anche perché quasi sicuramente un F/2 non ha alcun impianto). Ma ovviamente è un caso a parte.
No so se vale anche per gli F/3 (in corso di costruzione) specialmente se fermo da tanto tempo o per un F/4 (in corso di definizione) per lo stesso motivo dell’F/3 ma non credo. Sai aiutarmi su questi casi particolari??
Prima regola: quando a dare una spiegazione tecnica è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nel più fortunato dei casi è da prendere con le pinze e da verificare, nel più tipico è da dimenticare.

Come hai detto giustamente tu, infatti, un immobile accatastato in F2 nella quasi totalità dei casi non ha un impianto termico (né funzionante, né dismesso, né ripristinabile con interventi di manutenzione straordinaria).

Gli immobili in F3, come dice la definizione, non sono considerati esistenti ma "in costruzione".
Dunque, gli interventi eseguiti su di essi non possono essere agevolati con alcun Bonus Casa (in proposito l'Agenzia delle Entrate, in passato, ci ha dedicato anche alcuni interpelli).
In teoria, per fruire almeno parzialmente delle agevolazioni, bisognerebbe aprire una prima pratica per fare il minimo indispensabile per renderli accatastabili come esistenti (le cui spese non saranno ovviamente agevolabili).
Poi, aprire una seconda pratica di ristrutturazione per completamento, le cui spese saranno stavolta agevolabili.

Gli immobili in F4, invece, sono unità immobiliari ultimate ma non ancora definite funzionalmente o strutturalmente (es. edificio i cui lavori sono ultimati, ed è quindi esistente e costruito, ma per cui si deve ancora definire la costituzione dei vani).
In questi casi, se si effettuano delle opere su di essi, non sono necessari per forza permessi di costruire, ma bastano SCIA per ristrutturazione e completamento.
Il che rende le relative spese agevolabili.
Quello che ho scritto vale per i Bonus Casa in generale.
Per l'accesso al superbonus, bisogna poi che un tecnico verifichi su tali edifici i prerequisiti molto più stringenti in vigore sulla presenza dell'impianto termico che ho già scritto prima.
 
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Daniele 78

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Cortesemente, nel ns condominio il vano scale e' dotato di una vetrata situata sulla parete della facciata principale, vano scala che naturalmente non e' dotato di riscaldamento. La sostituzione delle vetrata con altra specifica per coibentare meglio l'edificio in aggiunta al cappotto termico rientrerebbe nella agevolazione di cui al super bonus 110%?
In realtà la vetrata essendo una superficie trasparente e non opaca (muri, tetti e pavimenti) non rientra nel beneficio del 110%. Tuttavia è possibile fruire di più detrazioni (quindi il 50% per le vetrate) a patto che tu separi e contabilizzi le vetrate a parte dalle superfici opache (muri, tetti, pavimento).
Considera che anche le vetrate rientrano comunque nel calcolo delle trasmittanze utili a determinare poi la classe energetica di tutte le unità immobiliari. Io farei molta attenzione!
 

Daniele 78

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In linea di massima sì, l'importante è che sia dimostrabile che si tratta di impianti "fissi" e che, se non funzionanti, possa essere rimesso in prisitino.
La prima caratteristica è facile da dimostrare per un caminetto, un po' più complicata per una stufa e bisogna valutare caso per caso.
Insomma, impossibile in quest'ultima situazione dare una risposta generale.
Io avevo anche trovato questa risposta la 326 del 9 settembre 2020. Cosa ne pensi?F/2 Superbonus
 

Biz Consulting

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Io avevo anche trovato questa risposta la 326 del 9 settembre 2020. Cosa ne pensi?F/2 Superbonus
In effetti la risposta dell'Agenzia delle Entrate ricalca quello che ho sintetizzato prima: sì al Superbonus per i collabenti, basta che sia dimostrabile al loro interno la presenza di un impianto termico.
Ragionamento che nella teoria non fa una grinza, ma che nella realtà non è assolutamente facile da applicare e, sopratutto, da asseverare senza ombra di dubbio da parte di un tecnico.

Prima del Superbonus, tanti professionisti avrebbero dichiarato qualsiasi cosa pur di prendere un lavoro (vedi APE venduti online a 50 euro).
Oggi le cose non stanno più così (per fortuna).
 

Daniele 78

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In effetti la risposta dell'Agenzia delle Entrate ricalca quello che ho sintetizzato prima: sì al Superbonus per i collabenti, basta che sia dimostrabile al loro interno la presenza di un impianto termico.
Ragionamento che nella teoria non fa una grinza, ma che nella realtà non è assolutamente facile da applicare e, sopratutto, da asseverare senza ombra di dubbio da parte di un tecnico.

Prima del Superbonus, tanti professionisti avrebbero dichiarato qualsiasi cosa pur di prendere un lavoro (vedi APE venduti online a 50 euro).
Oggi le cose non stanno più così (per fortuna).
Però so che anche una stufa ad oggi è considerato impianto termico.
Il problema è che essendo un edificio non agibile (altrimenti non riusciresti ad avere il catasto in F/2) anche l’impianto termico (anche la stufa anche se non so di quale potenzialità si parli) ovviamente non sono funzionanti proprio per la non possibilità di utilizzo dello stesso edificio!
 

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