Pippo Latorre

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti. Ho due dubbi:
1)Per avere diritto al superbonus l'esistenza di un impianto di riscaldamento inizialmente era una delle tre forze trainanti, ora mi è parso di capire che è diventato un pre-requisito, cioè una condizione "sine qua non" si ha diritto al superbonus. Sapete qualcosa in proposito?
2) Se detto impianto deve esistere obbligatoriamente alla data di inizio lavori deve avere necessariamente una certa potenza? Mi spiego meglio. Ho letto che un caminetto con stufe e altro possono essere considerarti "impianto termico" se la potenza complessiva è > di 5 kw. Questo limite esiste anche per un impianto di climatizzazione esistente? (per raggiungere 5 kw di potennza sono necessari 2 climatizzatori da 9000 btu). Cosa dice la normativa? Non ho trovato niente al riguardo. Grazie Pippo.
 

Biz Consulting

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Alla tua domanda trovi risposta nelle FAQ pubblicate da qualche giorno da Enea.
In particolare mi riferisco alla FAQ 4:

<<D- Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

R- Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007).
Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
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Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Biz sei stato molto preciso ed esaustivo.
Approfitto della competenza e disponibilità tua e di quanti altri abbiamo notizie sui seguenti miei altri dubbi:
Fermo restando i lavori trainanti e il pre-requisito dell'esistenza dell'impianto di riscaldamento, 1) l'impianto elettrico, 2) le porte interne, 3) la pitturazione interna, 4) i nuovi climatizzatori, che sostituiranno l'unico esistente di 9000 Btu, 5) impianto idrico rientrano, nel 50% o nel 110% o in nessuno dei due?
Da quel che ho capito il punto 4) al 110% perchè sono lavori trainati, i punti 2) e 3) al 50% perchè sono di completamento, mentre i punti 1) e 5) sono incentivati al 50% anche se ritengo che, con l'aggiunta del Fotovoltaico e del solare termico, dovrebbero andare al 110% perchè lavori attinenti e indispensabili alla realizzazione di tali opere .


Per griz ribadisco quanto ho letto e riportato sopra: "Ho letto che un caminetto con stufe e altro possono essere considerarti "impianto termico" se la potenza complessiva è > di 5 kw. "
Grazie ancora. Bye a tutti.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Alla tua domanda trovi risposta nelle FAQ pubblicate da qualche giorno da Enea.
In particolare mi riferisco alla FAQ 4:

<<D- Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

R- Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007).
Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
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Ho sentito durante una Webinar con un funzionario delle Entrate che
Per impianto di riscaldamento ora basta anche la stufa e che per un immobile in F/2 (collabente) puoi usufruire ugualmente del 110% anche senza impianti (anche perché quasi sicuramente un F/2 non ha alcun impianto). Ma ovviamente è un caso a parte.
No so se vale anche per gli F/3 (in corso di costruzione) specialmente se fermo da tanto tempo o per un F/4 (in corso di definizione) per lo stesso motivo dell’F/3 ma non credo. Sai aiutarmi su questi casi particolari??
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Una stufetta a gas gpl raggiunge i 4 Kw pertanto... un caminetto qualunque esso sia e molto di più di 5 Kw, ma ti conviene rischiare di fare calcoli e supposizioni? chiama un tecnico che metterà tutto per iscritto e nel caso che sia lui a sbagliare ti deve ripagare se sbagli tu sei costretto a piangerti a dosso e nessuno ne avrà compassione
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.>>

Cortesemente, nel ns condominio il vano scale e' dotato di una vetrata situata sulla parete della facciata principale, vano scala che naturalmente non e' dotato di riscaldamento. La sostituzione delle vetrata con altra specifica per coibentare meglio l'edificio in aggiunta al cappotto termico rientrerebbe nella agevolazione di cui al super bonus 110%?
 

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