renato2011

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salve
un condominio ha dei box seminterrati e in adiacenza un grande cortile lastricato che non costituisce copertura dell'immobile o di sue parti. Il cortile è a quota pt (sopra la quota parcheggi), ad accesso libero pedonale dalla strada pubblica ed è svincolato in ogni modo dai box. personalmente, credo che il cortile possa essere considerato una dotazione e una fruizione per gli appartamenti e non per i box. mi chiedo quindi se al rifacimento del lastrico del suddetto cortile debbano contribuire anche i proprietari dei soli parcheggi. Se si, è possibile considerare una suddivisione 1/3 proprietari degli appartamenti e 2/3 tutti i proprietari compresi quelli dei box? grazie tante! (ovviamente sono proprietaria del box :basito:)

Se i proprietari dei box possono usufruire di tale cortile alla pari degli altri condomini, ivi abitanti,
anch'essi dovranno contribuire al rifacimento del lastrico cortile in base ai millesimi di loro competenza,
visto che tale cortile non è di copertura a tali box e/o altri parti di proprietà.
w
 

renato2011

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Bisogna valutare se forse potrebbe essere il caso di questa sentenza, la quale dice in sostanza che la spesa deve essere ripartita al 50% tra i proprietari della copertura e il 50% tra quelli coperti, ossia non il 1126 ma l'art. 1125 cc;

Ripartizione delle spese di cortili e viali d'accesso condominiali: inapplicabile principio dei 2/3
Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. (Cassazione, Sez. II, 14/09/2005 n. 18194)
Non mi pare che questa sentenza abbia attinenza con il caso esposto.
w
 

valbe

Nuovo Iscritto
posso provare a seguire un filo logico.
1) verificare se l'accatastamento dl box ha un sub di una unica particella cui appartiene il condominio.
2) risalire all'atto di costituzione del condominio, o simili, per conoscere la provenienza del terreno e l'eventuale frazionamento.
3) chiedere all'amministratore il RdC del complesso e vedere a che titolo fa riferimento alla corte.
4) vedere come è censita a catasto la corte ...

operazioni fattibili anche come privato cittadino, ma senza esperienza forse meglio se le fa un professionista (geom, o simili) : e i....

ok, faccio così. molto utile. ps in realtà sono un tecnico, ma fino ad ora (due rogne in due giorni) non mi sono mai occupata di amministrazione/condominio!!
 

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