MimmoP

Membro Attivo
Buon giorno a tutti.
Mi scuserete ma, essendo da poco iscritto non sono molto pratico.
Vengo al mio problema.
L'Art.1124 relativo alla manutenzione e ricostruzione delle scale è applicabile anche per l'ascnsore recita testualmente " Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo..... omissis...."
Ora il mio dilemma è il seguente:
1) la prima metà delle spese è suddivisa secondo le quote millesimali della proprietà e
ciò è sicuramente molto chiaro;
2) la seconda metà, invece, è suddivisa in misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo
ed è qui che sorge il problema e cioè:
- gli appartamenti che insistono sullo stesso piano debbono dividersi "la quota
altezza" in parti uguali o secondo le quote millesimali di ogni singolo
appartamento????

Nuovamente grazia a chi può darmi una mano a sciogliere tale dilemma MimmoP
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
..............2) la seconda metà, invece, è suddivisa in misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo
ed è qui che sorge il problema e cioè:
- gli appartamenti che insistono sullo stesso piano debbono dividersi "la quota
altezza" in parti uguali o secondo le quote millesimali di ogni singolo
appartamento????
......./QUOTE]
A mio parere vale la seconda ipotesi.
Aspettiamo ad ogni modo il parere di esperti più qualificati in materia condominiale.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
I condòmini che insistono sullo stesso piano, per ciò che riguarda la ripartizione del 50% della spesa che deve essere suddivisa per altezza dal suolo, devono pagare lo stesso importo.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Al fine di dare orientamenti di qualità a tutti gli attori condomìniali, di seguito scrivo il criterio di divisione indicato nel regolamento tipo 1934 della federazione Nazionale Proprietà Edilizia:

Le spese per l' impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria e di esercizio dell' ascensore vanno ripartite in proporzione all' altezza dei piani, se i piani hanno lo stesso valore; in proporzione sia dell' altezza che del valore, se il valore dei piani è diverso, in misura di 6/10 in proporzione all' altezza e 4/10 in proporzione al valore di ciascun piano.
Tra le varie unità dello stesso piano, la spesa va divisa in proporzione al valore.

Se un appartamento resta disabitato per oltre 4 mesi, è consentito lo sgravio temporaneo della sola spesa di energia elettrica; la quota dei comproprietari di unità destinate ad ufficio professionale o commerciale va aumentata di 1/4, riducendosi in proporzione quella degli altri condòmini.

A questo metodo, un po' complicato ma tendenzialmente condivisibile, si può preferire il classico criterio misto (metà in ragione dell' altezza e metà in ragione del valore, applicato in analogia all' art. 1124 del Codice Civile, e ritenuto valido in più occasioni dalla cassazione, sentenze n. 3514 del 25/10/1969 e n. 5479 del 16/5/1991.
I condòmini che insistono sullo stesso piano, per ciò che riguarda la ripartizione del 50% della spesa che deve essere suddivisa per altezza dal suolo, devono pagare lo stesso importo.

Questo criterio ha il vantaggio di essere semplice e chiaro, anche se paga questa caratteristica con una certa "rozzezza".

E' opportuno che l' assemblea decida un proprio metodo, lo sottoscriva all' unanimità, e lo tenga agli atti, per farlo applicare in modo chiaro e semplice all' amministratore di condomìnio in carica.
 

MimmoP

Membro Attivo
Ringrazio tutti voi per le esaurienti risposte ed invito altri esperti a dire la loro, magari supportato da leggi e/o regolamenti.
Grazie
 

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