Luigi Criscuolo

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Non è vero per quanto mi riguarda alla dipartita di mio Padre mia Madre si trattenne il suo 50% più un terzo, io il mio terzo e mia sorella ugualmente, poi Mamma andò a vivere con mia sorella di conseguenza entrò, la sua parte, nel budget di mia sorella la quale comprò, con quel budget, una casa per le vacanze, quando è stato il momento di mia Madre io non ho avuto niente da mia sorella ne tantomeno ho preteso niente mi è sembrato giusto che rimanesse a lei anche in considerazione che hanno vissuto insieme in virtù di tutti i vantaggi e svantaggi che una persona anziana può dare, poi ogni uno fa come crede, ma è possibile che succeda. :fiore:

Entrò è la donazione? Cosa c'entra il budget? Il budget è la somma che si destina per fare una spesa. Ma allora in eredità c'erano solo soldi o soldi più immobili o solo immobili? Francamente non s'ìé capito molto.
In ogni caso ammesso che tua madre abbia donato tutti i suoi averi a tua sorella, alla sua morte si potevano verificare due situazioni: 1) che a te stesse bene così come aveva deciso in vita tua madre; 2) che a te non stesse bene la decisione di tua madre, sopratutto nel caso in cui sia stata lesa la tua quota legittima. In questo caso se vinisse dimostrata la lesione della quota legittima il patrimonio donato sarebbe soggetto alla azione di riduzione.
Quindi confermo che la donazione porta sempre con se dei problemi.

Leggi qua sotto dal sito http://www.notaiobrambilla.it/brambilla/notaio_donazioni.html

L'azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazionilesivi dei diritti dei legittimari.
Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal de cuius con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria. Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.
Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).
In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.
Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte..
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti .
Va, inoltre, ricordato che i soggetti legittimati a proporre l’azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di proporla, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.
Per evitare la riduzione, si consiglia di rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa l'esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistano, i loro diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare la formazione di un atto impugnabile.
 

chiacchia

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Mi era sfuggito questo tuo commento caro Luigi la mia testimonianza serviva a far capire che se c'è un effettivo amore tra fratelli e non c'è cattiveria l'interesse non si guarda io mi sono comportato cosi mia sorella e lei mi fa sentire il padrone di quella casa anche se non lo sono e la posso usare quando voglio ma più di questo cosa si può pretendere di fare le pulci e vedere se lei ha avuto di più o se ci ha perso servendo mi a Madre fino alla fine dei suoi giorni con i problemi di un anziano che per quanto abile possa essere comunque ti limita se non fisicamente ma almeno nel pensiero la preoccupazione di lasciarla sola ecc. ma dai se si è FIGLI e si è FRATELLI queste piccolezze non si dovrebbero neanche pensare, poi c'è la legge che serve per chi non è d'accordo. :fiore:
 

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