scrivo per chiudere questo thread in quanto in altra sede ho trovato la spiegazione esauriente a questo problema che dovrebbe essere pubblicizzato al massimo perchè vi sono sicuramente moltissime persone che si trovano in situazioni analoghe e ignorando i propri diritti sono vittime di incomprensioni e di soperchierie. aggiungo che mi pareva infatti impossibile che il legislatore in questi secoli non fosse pervenuto a mettere ordine e quindi a fare trionfare il bene. per quello che noi possiamo stando di fronte a continue vessazioni.
L'istituto della rappresentazione è previsto nell'art. 467 del codice civile, vale a dire:
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Il successivo art. 468 disciplina i soggetti a favore dei quali trova applicazione la rappresentazione:
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Ecco dunque, e chiedo ai moderatori di darne risalto perchè molti sono anche qui in questo forum vittime di tale ignoranza e quindi di legami tesi fino all'inverosimile dentro le famiglie. Conoscere dunque i propri diritti vuol dire anche far trionfare il bene. Nella fattispecie qualunque sia a morire per prima la legge ha già definito la giusta giustizia. Il nipote come il figlio per rappresentanza rientra nella successione dei propri cari. giustizia è fatta! Ecco il parere (e la sentenza in rete)
Padre deceduto senza testamento con figlio e risposatosi senza avere altri figli. Secondo legge le quote successorie saranno 50% al figlio e 50% alla moglie del de cuius.Alla morte della vedova senza figli, gli immobili di propietà esclusiva del padre (andati al 50% in protrietà alla vedova)vanno in eredità al figlio (al "figliastro" della vedova)? Oppure ai parenti di lei?Grazie.
Risposta > Avv. Renato Savoia (avvocato in Verona)
In questa ipotesi il figlio di prime nozze erediterà per rappresentazione (art. 467 e art. 468 codice civile) la quota che sarebbe spettata al padre/marito della vedova.