se agisce per la divisione, previa collazione della donazione dissimulata, l’erede infatti non è terzo rispetto al contratto simulato, in quanto subentra nella posizione del de cuius; e, non essendo terzo, incontra i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, stabiliti dall’art. 2721 del codice civile;
- se invece agisce per la reintegra della quota di riserva, l’erede è terzo rispetto alla donazione dissimulata, essendo titolare di un diritto personale alla riserva: e perciò la prova per testimoni della simulazione sarà ammissibile senza limiti.
Infine, un’altra differenza sta nella prescrizione: mentre l’azione di riduzione si prescrive con il decorso del termine decennale ordinario a far data dall’apertura della successione, l’azione di collazione è invece imprescrittibile come l’azione di divisione ereditaria.
Tale imprescrittibilità, tuttavia, deve fare i conti con la necessità che il donatario sia pure erede: conseguentemente, ove non si verifichi da parte del donatario l’accettazione tacita, decorso il termine decennale di cui all’art. 480 c.c. non sarà possibile esercitare l’azione di divisione (al fine di giovarsi della collazione) per la sicura, e definitiva, mancanza della qualità di erede in capo al donatario.