Cosa è la proprietà?
La proprietà è il diritto di godere e di disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art 832). La facoltà di godimento consiste nel poter utilizzare il bene, la facoltà di disposizione consiste nel poter compiere atti giuridici, cioè nel trasferire la proprietà del bene o nel costituire dei diritti reali sul bene. Il diritto di proprietà è definito elastico, poiché può essere privato temporaneamente della facoltà di godimento e disposizione del bene, ma appena cessa la causa che lo limitava, riacquista pienamente la sua funzione. I limiti del diritto di proprietà possono essere imposti solo dalla legge:
Il diritto di proprietà è tutelato da azioni petitorie:
L’usufrutto è il diritto di godere di una cosa altrui, traendo da essa ogni utilità, con l’obbligo però di rispettarne la destinazione economica.
Quando esiste una situazione di usufrutto, per evidenziare le forti limitazioni cui è sottoposto il diritto di proprietà, si parla di nuda proprietà.
In pratica, il proprietario privato del diritto di godimento, conserva solo quello disposizione del bene, vale a dire la possibilità di venderlo o di donarlo. Proprio per il fatto di costituire una limitazione molto forte al diritto di proprietà, l’usufrutto ha una durata massima, corrispondente alla vita dell’usufruttuario, se questi è una persona fisica, ovvero a trenta anni, se si tratta di un ente collettivo.
L’usufrutto può essere costituito:
- per contratto, quando il proprietario di un bene cede ad altri l’usufrutto su di esso, oppure vende il bene riservando a sé l’usufrutto. Quest’ultimo caso può verificarsi ad esempio, quando una persona anziana con basso reddito vende la nuda proprietà della casa riservandosi il diritto di abitarci fino alla morte;
- per testamento, quando una persona riserva a un soggetto il diritto di usufrutto su un bene che lascia in eredità ad altri;
- per usucapione, quando acquista l’usufrutto su un bene chi ne abbia esercitato gli specifici poteri per un certo periodo di tempo senza opposizione del proprietario;
- per disposizione di legge, quando la legge dispone che a determinati soggetti spetti l’usufrutto su beni altrui. Nel caso dei minorenni, ad esempio, i genitori sono usufruttuari, per legge, dei beni dei figli. Ciò è stato disposto per consentire loro di esercitare adeguatamente la potestà.
La proprietà è il diritto di godere e di disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art 832). La facoltà di godimento consiste nel poter utilizzare il bene, la facoltà di disposizione consiste nel poter compiere atti giuridici, cioè nel trasferire la proprietà del bene o nel costituire dei diritti reali sul bene. Il diritto di proprietà è definito elastico, poiché può essere privato temporaneamente della facoltà di godimento e disposizione del bene, ma appena cessa la causa che lo limitava, riacquista pienamente la sua funzione. I limiti del diritto di proprietà possono essere imposti solo dalla legge:
- Limiti posti nell’interesse pubblico, come l’espropriazione di beni di proprietà privata per pubblici interessi, solo nei casi previsti dalla legge; la requisizione, privazione temporanea di un bene; le servitù pubbliche, vincoli imposti sulla proprietà privata a vantaggio di un bene pubblico.
- Limiti posti nell’interesse privato, come la disciplina sulle immissioni, il proprietario deve tollerare le immissioni provenienti da fondi vicini, quando non superano la normale tollerabilità; la disciplina sulle distanze tra costruzioni, nel costruire un opera o nel piantare alberi nel proprio fondo, il proprietario deve calcolare una distanza di almeno 3 metri; ladisciplina sulle luci e sulle vedute, le luci sono aperture che permettono il passaggio della luce, le vedute sono aperture dove è possibile affacciarsi.
- A titolo derivativo, il proprietario diviene titolare di un diritto che gli viene trasferito dal precedente proprietario, questo acquisto avviene attraverso un contratto o con la successione a causa di morte. All’acquisto a titolo derivativo si applicano due regole fondamentali, nessuno può trasferire un diritto diverso o più ampio di quello di cui è titolare e se viene meno il diritto del proprietario precedente, viene meno anche il diritto del nuovo proprietario.
- A titolo originario, il proprietario diviene titolare di un diritto nuovo, che non gli viene trasferito da nessun altro soggetto. I modi di acquisto di questa proprietà sono:
- L’occupazione, consiste nell’appropriazione materiale di beni mobili, abbandonati volontariamente dal proprietario o che non l’hanno mai avuto, con l’intenzione di farli propri.
- L’invenzione, consiste nel ritrovamento di beni mobili che sono stati smarriti dal proprietario, oppure sono stati sottratti o rubati. Chi trova il bene ha l’obbligo di restituirlo al proprietario, se non fosse a conoscenza dell’identità di quest’ultimo, deve consegnarli al sindaco del luogo dove è avvenuto il ritrovamento, trascorso un anno senza che il bene sia stato rivendicato, questo spetta al ritrovatore.
- L’accessione, si verifica quando il proprietario di un bene acquista anche la proprietà di un bene che è ad esso unito o incorporato.
- L’unione, si verifica quando due o più beni separati si uniscono formando un’unica cosa e non sono più facilmente separabili. La proprietà della cosa risultante spetta in comproprietà ai proprietari delle cose unite, se nessuna delle cose è di valore superiore o al proprietario della cosa principale con l’obbligo di pagare un corrispettivo all’altro proprietario.
- La specificazione, consiste nella creazione di una cosa nuova da parte di una persona con il materiale appartenente ad un’altra persona. La proprietà della cosa risultante dalla specificazione appartiene allo specificatore, con l’obbligo di pagare al proprietario i materiali utilizzati, oppure al proprietario dei materiali, con l’obbligo di pagare la manodopera allo specificatore.
- Il principio del “possesso vale titolo” ed usucapione, producono l’acquisto della proprietà di una cosa o di un diritto reale per effetto del suo possesso materiale. Il possesso del bene e il decorso del tempo sono caratteristiche dell’usucapione. L’usucapione può essere ordinaria, si compie in 20 anni per beni immobili e mobili e abbreviata, si compie in 3 anni per i beni mobili registrati e in 10 anni per i beni immobili.
- Azioni di rivendicazione, è l’azione con la quale una persona che afferma di essere il proprietario di un bene agisce in giudizio per recuperare il bene da un altro soggetto che lo possiede illegittimamente.
- Azione negatoria, è l’azione con la quale il proprietario agisce contro chi pretende di avere dei diritti su un bene oppure contro chi impedisce o disturba l’esercizio del suo diritto.
- Azione di regolamenti dei confini, è diretta a stabilire dove i trova il confine tra 2 fondi o terreni, quanto tale confine è incerto.
- Azione per apposizione di termini, è diretta a rendere visibile il confine esistente tra 2 fondi attraverso segni esteriori.
L’usufrutto è il diritto di godere di una cosa altrui, traendo da essa ogni utilità, con l’obbligo però di rispettarne la destinazione economica.
Quando esiste una situazione di usufrutto, per evidenziare le forti limitazioni cui è sottoposto il diritto di proprietà, si parla di nuda proprietà.
In pratica, il proprietario privato del diritto di godimento, conserva solo quello disposizione del bene, vale a dire la possibilità di venderlo o di donarlo. Proprio per il fatto di costituire una limitazione molto forte al diritto di proprietà, l’usufrutto ha una durata massima, corrispondente alla vita dell’usufruttuario, se questi è una persona fisica, ovvero a trenta anni, se si tratta di un ente collettivo.
L’usufrutto può essere costituito:
- per contratto, quando il proprietario di un bene cede ad altri l’usufrutto su di esso, oppure vende il bene riservando a sé l’usufrutto. Quest’ultimo caso può verificarsi ad esempio, quando una persona anziana con basso reddito vende la nuda proprietà della casa riservandosi il diritto di abitarci fino alla morte;
- per testamento, quando una persona riserva a un soggetto il diritto di usufrutto su un bene che lascia in eredità ad altri;
- per usucapione, quando acquista l’usufrutto su un bene chi ne abbia esercitato gli specifici poteri per un certo periodo di tempo senza opposizione del proprietario;
- per disposizione di legge, quando la legge dispone che a determinati soggetti spetti l’usufrutto su beni altrui. Nel caso dei minorenni, ad esempio, i genitori sono usufruttuari, per legge, dei beni dei figli. Ciò è stato disposto per consentire loro di esercitare adeguatamente la potestà.