SuperRomu

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Professionista
allora un parente che ha diritto all'eredità c'è.
Tu prima scrivi che non si sa se ci sono parenti, che non sai come la Posta è venuta a sapere della morte del convivente della signora della quale ti stai occupando, poi aggiungi che il convivente superstite ha un AdS, ancora dopo sostieni che il conto può essere stato bloccato da qualcuno che si è presentato in posta come appartenente alla schiera degli eredi legittimi. Forse più semplicemente la struttura presso la quale era ricoverato da 3 anni ha comunicato il decesso.
Ti confesso che questa situazione non mi piace affatto... non vedo il motivo perché bisogna porre attenzione ad un caso di un utente che non è nemmeno la persona interessata ed ogni azione o consiglio potrebb' essere usata in modo non corretto, magari danneggiando addirittura la sig.ra.
Ha un Amministratore di Sostegno e dovrà essere lui ad interfacciarsi con il Giudice per la risoluzione dei problemi.
 

SuperRomu

Membro Junior
Professionista
Chiedo scusa se vado fuori tema.
Vorrei chiedere a chi è bene informato come evitare il 'furto' (seppur temporaneo) e tutte le beghe burocratiche in caso di decesso di un cointestatrio di un libretto (postale o bancario) cointestato ai soli tre componenti di una famiglia (padre, madre e figlio). Al decesso di uno dei cointestatari, senza comunicare nulla a chicchessia (...come ha fatto PosteItaliane a sapere del decesso dei un cointestario?) uno o entrambi i superstiti cointestari possono estinguere il libretto o svuotarlo -lasciando solo un euro 9in deposito?
Poste Italiane S.p.a., conosce il decesso del cointestatario, tramite comunicazione dell'INPS che invia una comunicazione di eliminazione pensione e per tale le Poste devono agire secondo le norme vigenti per la tutela dei dati sensibili e da tutto ciò che prevede i termini di utilizzo di contratto.
In merito al tuo secondo quesito, loro possono serenamente se hanno firme disgiunte (stabilito dal contratto di apertura libretto postale nominativo), però, se oltre al loro danaro c'era anche la pensione del de cuius l'INPS sanzionerà il loro comportamento e chiederà la restituzione degli importi della mensilità del sig.re deceduto (ergo e ripeto se al suo interno c'era anche una pensione che non spettava ai cointestatari prelevare).
 

SuperRomu

Membro Junior
Professionista
Chiedo scusa se vado fuori tema.
Vorrei chiedere a chi è bene informato come evitare il 'furto' (seppur temporaneo) e tutte le beghe burocratiche in caso di decesso di un cointestatrio di un libretto (postale o bancario) cointestato ai soli tre componenti di una famiglia (padre, madre e figlio). Al decesso di uno dei cointestatari, senza comunicare nulla a chicchessia (...come ha fatto PosteItaliane a sapere del decesso dei un cointestario?) uno o entrambi i superstiti cointestari possono estinguere il libretto o svuotarlo -lasciando solo un euro 9in deposito?
Infine per estinguerlo deve provvedere a fare la successione con "Tutti" gli eredi del sig.re deceduto, quando il TSC da l'OK allora può estinguerlo.
Tutto quello da me soprascritto è stato emesso dal DdS 36 del 02/04/2007.
 

davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
SuperRomu qui nessuno vuole fare il furbo ed usare il Forum in modo non corretto, magari danneggiando la Sig.ra.
Io ho soltanto chiesto se era giusto il comportamento dell'Ufficio postale del paese.
Avevo altresì chiesto come mai la Sig.ra non poteva recuperare il suo 50% e come fare per ottenerlo.
E questo per evitare alla Sig.ra di incaricare un Legale con tutti i costi che ne deriverebbero.
Non ho chiesto altro.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le Poste Italiane S.p.A., non può impedire lo svuotamento del conto corrente se è prevista la facoltà dei correntisti di compiere operazioni a firma disgiunta: si tratta di una “solidarietà attiva” che vale anche dopo la morte di uno dei due cointestatari.
Se, infatti, il contratto prevede la possibilità per i due correntisti di compiere operazioni anche disgiuntamente, il cointestatario sopravvissuto può svuotare il deposito, senza subire limitazioni dallo funzionario allo sportello.

Premesso che è sempre arduo dare risposte a questioni dove tutte le peculiarità del caso non sono ben esposte o se ne tacciono alcuni particolari (senza trascurare che non è chiarito il rapporto di chi pone le domande)....chi si presenta come professionista dovrebbe fare attenzione alle repliche.

Le sentenze di Cassazione "non fanno Legge" ma al limite esprimono un "indirizzo" e non è infrequente un contrasto fra viare di esse.(funzione nomofilattica è riservata solo alla Cassazione a Sezioni Unite)...e in ogni caso non si è precisato, nell'esposizione, una eccezzione fondamentale :
-in caso di "manifesta opposizione" da parte degli eredi del cointestatario defunto, l'istituto dovrà "congelare" qualsivoglia operatività.

Ps.
Sempre un "sedicente" professionista quando fà un copia-incolla dovrebbe tenere ben a mente le Regole del Forum:

Insomma, come insegna la stessa Cassazione [Cass. sent. n. 15321/02.], la morte di uno dei cointestatari del libretto di risparmio o del conto corrente, se a doppia firma, non produce alcun effetto sulla obbligazione e sull’ obbligo della banca o delle Poste a pagare a chi dei due contitolari lo richieda. Il fatto che ogni contitolare possa compiere in autonomia operazioni sul libretto di risparmio integra una solidarietà attiva che sopravvive alla morte di uno dei cointestatari, dando facoltà all’ altro di chiedere dopo il decesso l’adempimento dell’intero saldo del deposito.

Conto cointestato a firma disgiunta: alla morte di uno, si può prelevare?

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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
oltre ciò, la sentenza di Cassazione da me citata non è semplice reperirla online, in quanto è giusto e doveroso che gli Avvocati siano riservati sulla loro professione (segreto professionale), altrimenti domani anche lo scribacchino di turno si improvvisa avvocato e tutte le tasse che si pagano dopo si pagano inutilmente, perché l'Italia sembra fatta da furbi.

Come diceva Totò:...."Ma mi faccia il piacere"


Non riesco trovare la sentenza per poterla stampare.

http://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-ii-26991-2013/

Ribadita anche dalla sentenza di Corte di Cassazione
del 03/06/2014 n. 12385
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Avevo altresì chiesto come mai la Sig.ra non poteva recuperare il suo 50% e come fare per ottenerlo.

Non è affatto certo che alla signora spetti il 50%...gli eredi potrebbero contestare la "apparente" proprietà...che neppure la "norma" fissa al 50%.

La presenza di una clausola di firma "disgiunta" non significa che il saldo appartenga in quote uguali.
A chi contesta la cosa spetterà l'onere di provare le effettive "partecipazioni" (inversione della prova).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Giuro non so più cosa dire ne cosa pensare.
Ripeto avevo soltanto chiesto un parere, forse ho sbagliato.
Chiedo scusa.

Non devi scusarti di nulla...ma come già detto i "pareri" che puoi ottenere su un forum possono essere errati o contraddittori....se poi ometti tutti i particolari nemmeno un "professionista" potrebbe dare garanzia.
 

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