Art. 34 della legge n. 903/1965:
Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
Inoltre, l'art. 20, comma 12 del D.L. n. 112/2008 recita:
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
Pertanto, tali informazioni pervengono all’Inps da parte dei Comuni, mediante trasmissione telematica, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla normativa vigente. Il raggiungimento di un elevato livello del processo di comunicazione, riducendo sensibilmente il rischio di possibili pagamenti di prestazioni non dovute, ha prodotto, con la diminuzione dei costi, rilevanti risultati in termini di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa.
Inoltre, l’art. 1 della legge n. 190/2014, al comma 303 e seguenti, ha introdotto alcune importanti novità sulla materia. In particolare, ha previsto per i medici necroscopi l’obbligo di invio telematico all’Inps del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall’evento, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on-line.
In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dei medici necroscopi, si applicano le medesime sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 100 e 300 euro previste per il responsabile del procedimento amministrativo delle anagrafi comunali (art. 46 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003).