Forse una lettura della norma potrà diradare la nebbia dalle parti di Nuraminis.
Art. 28, comma 7 T.U. n. 346/1990:
"Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e
ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".
Art. 28, comma 7 T.U. n. 346/1990:
"Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e
ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".