Nemesis

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Proprietario Casa
dovresti spiegare perchè i figli e parenti conviventi con miei amici (ormai defunti) hanno ottenuto la voltura a loro favore del contratto d'affitto
Forse perché i figli e parenti sono i soggetti espressamente previsti dalla norma per succedere nei diritti derivanti al locatario di quel contratto?
 

angelo41

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C'è un pò di confusione nella materia in quanto dipende dai Comuni e dagli Enti Pubblici proprietari delle case, concesse a suo tempo a determinate categorie di lavoratori o bisognosi con basso reddito.
Occorre leggere il contratto iniziale, cosa prevede in caso di decesso del titolare. Normalmente l'appartamento passa da padre in figlio, ma conosco un caso, a Roma, di un figlio celibe e convivente col padre, che non ha ottenuto il contratto e continua ad abitare pagando il fitto a nome del padre defunto.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
C'è un pò di confusione nella materia in quanto dipende dai Comuni e dagli Enti Pubblici proprietari delle case, concesse a suo tempo a determinate categorie di lavoratori o bisognosi con basso reddito.
Occorre leggere il contratto iniziale, cosa prevede in caso di decesso del titolare. Normalmente l'appartamento passa da padre in figlio, ma conosco un caso, a Roma, di un figlio celibe e convivente col padre, che non ha ottenuto il contratto e continua ad abitare pagando il fitto a nome del padre defunto.
Presumo che pagherà un canone senza alcuna agevolazione, in quanto è necessario presentare il Modello ISEE. Non può certo inviare il modello ed il 730 del padre defunto.
In caso di mancata risposta, si applica il,canone più elevato ( Lombardia: Aler).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Alla luce della sentenza n.° 404/1988 della Corte Costituzionale il diritto di subentrare nel contratto di locazione di un appartamento fino alla fine dello stesso spetta senz’altro al convivente “more uxorio” che risulta residente nell’appartamento al momento della morte dell’intestatario del contratto; non sono così sicuro se il convivente “more uxorio” non risulta avere la residenza nell’appartamento in data anteriore alla morte dell’intestatario del contratto ma è presente solo fisicamente: cioè dimora abitualmente. Per fissare la propria dimora è sufficiente una condotta idonea a ciò. Ma non so se questa condizione sociale consenta di proseguire un contratto d’affitto se non comunicata per iscritto all’ente locatario.
Il fatto che la medesima sentenza applichi il diritto del subentro al contratto di locazione anche al convivente “more uxorio” che, al momento della morte dell’intestatario del contratto, abbia cessato la convivenza perché non dimora abitualmente in quella casa non è applicabile al convivente “more uxorio” non residente in quanto la sentenza lega la possibilità di subentro alla sola condizione che dalla convivenza “more uxorio” siano nati dei figli naturali (ovviamente riconosciuti dal convivente che intende avvalersi del subentro).
La convivenza in senso lato è una condizione sociale che indica che due o più persone, indipendentemente dal loro sesso e dall’età, hanno deciso spontaneamente di vivere insieme.
La convivenza in senso stretto è una condizione che indica che due persone, indipendentemente dal loro sesso e dalla loro età hanno deciso di vivere insieme perché legati da un legame affettivo: la convivenza “more uxorio” restringe il significato a due persone che vivono liberamente assieme come se fossero marito e moglie.
Non credo che eleggere il domicilio nella casa di un accogliente sia motivo sufficiente per accampare diritti di cui sopra.
Il codice civile specifica che per residenza si deve intendere il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.).
Attualmente per fissare la propria residenza in un determinato comune è necessario fare una apposita domanda da presentare presso gli uffici comunali competenti (solitamente l’ufficio anagrafe), ed aspettare il responso positivo che viene dato solitamente se sono rispettati determinati requisiti.
Ai sensi del primo comma dell’art. 43 c.c., il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Quindi traetene le conclusioni
 

angelo41

Nuovo Iscritto
Presumo che pagherà un canone senza alcuna agevolazione, in quanto è necessario presentare il Modello ISEE. Non può certo inviare il modello ed il 730 del padre defunto.
In caso di mancata risposta, si applica il,canone più elevato ( Lombardia: Aler).

Infatti, l'inquilino gode di un buon reddito e paga senza problemi un fitto non molto elevato. Alla fine ci guadagna sempre. Alla sua morte, credo, l'immobile tornerà nella disposizione dell'Ente proprietario.
 

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