Forse sono complicate le diciture dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate prevede che per registrare un subentro,devo ricompilare RLI.In questo nuovo RLI vengono trascritti i nomi che hanno sottoscritto l'originario contratto d'affitto:il mio,come proprietaria, e poi i 3 nomi degli studenti affittuari,MA in questo nuovo RLI accanto al nome dello studente che va via viene barrata la casella "Cedente" e nell'elenco degli affittuari viene inserito il nome dello studente subentrante.
L'Adepoi rilascia una ricevuta dell'avvenuta registrazione con queste diciture:"Soggetti destinatari degli effetti giuridici del contratto" seguono i nomi, e "Avvenuta cessione" seguono i nomi.Ora nella ricevuta che ho tra" i Soggetti destinatari degli effetti giuridici" compare il nome del cedente e nell'Avvenuta cessione"compare il nome dello studente che resta e quello del subentrante.Pensavo che nell'elenco dell'Avvenuta cessione" dovesse comparire il nome del cedente,ma l'impiegata ha sostenuto che mi sbagliavo. questo è quanto le diciture del RLI prevedono e le interpretazioni permettono. forse dovrò rifarmi altre file, sperando nel buon fine della cosa.
Stai facendo confusione, mia cara. Confondi la ricevuta delle Entrate con il modello RLI.
In caso di CESSIONE volontaria di contratto in telematico si riesce a portare a termine l’operazione solo se il numero dei soggetti conduttori cedenti e dei conduttori cessionari risulta pareggiato e i codici fiscali dei cedenti e dei cessionari sono diversi: la non corrispondenza comporta il blocco in fase di compilazione con l’
alert:
“Il soggetto è già stato indicato in un rigo precedente”.
In questo caso la regola è rispettata:
Il soggetto GIORGIA non è già stato indicato in un rigo precedente.
Il numero dei cedenti e dei cessionari risulta pareggiato.
Nel caso di subentro di GIORGIA al posto di GIACOMO, vanno compilati solo due quadri: il quadro A (sezione II: solo i campi ADEMPIMENTI SUCCESSIVI, DATA CESSIONE e RIFERIMENTI DEL CONTRATTO; sezione III - Richiedente) e il quadro B, ma nel quadro B è sufficiente compilare solo la SEZIONE II (Dati del conduttore), indicando NUMERO CONDUTTORE 001 GIACOMO cedente e 002 GIORGIA cessionario, TIPOLOGIA CONDUTTORE = 3.
Se TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 3 deve essere presente almeno una delle sezioni LOCATORE o CONDUTTORE con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo: in CESSIONE il soggetto giuridico locatore (Quadro B - Sezione I (Dati del locatore) non può entrare in cedolare, ed infatti il quadro D non va compilato. Questo è quello che trovi nel modello RLI.
Nella ricevuta invece il quadro muta e alcuni soggetti giuridici escono di scena. Nella ricevuta trovi le attuali parti del contratto: il locatore e i conduttori post cessione, vale a dire GIOVANNI (che rimane) e GIORGIA (che subentra), non GIACOMO (che va via): la CESSIONE fotografa la vicenda
ex post, a cessione avvenuta, e, in tale circostanza, il dante causa, cioè GIACOMO (che è partito per l’Erasmus) non compar nella ricevuta, ma solo nel modello RLI (che la precede) come cedente.
Il modello RLI è solo un fastidioso modello burocratico che, a fini tributari, formalizza il passaggio fiscale del contratto ceduto dal dante causa all’avente causa, ricreando una posizione fiscale in capo a quest’ultimo in
Atti Registro, ma l’accordo trilatero tra GIACOMO, GIORGIA e DIARIA deve essere documentato ai fini civilistici in quanto sconta la stessa forma scritta del contratto su cui si innesta, in modo tale che GIACOMO venga liberato definitivamente da tutti gli obblighi contrattuali che, dalla data della CESSIONE, ricadono su GIORGIA.
Il modello RLI non dice nulla su come vadano regolati i rapporti attuali e futuri tra GIOVANNI, GIACOMO, GIORGIA e DARIA: RLI non dà indicazioni circa il deposito cauzionale nuovamente costituito, non precisa come operare il ricalcolo sui consumi in base ai rapporti interni una volta che il cedente è uscito di scena o su eventuali danni che gravano in via solidale sui soli GAICOMO e GIOVANNI prima dell’entrata di GIORGIA e via dicendo.
L’interesse reciproco di tutte le parti in causa (conduttore che rimane compreso) è che siano ben chiari, dalla CESSIONE in poi, i rispettivi obblighi: ciò non solo è utile sotto l’aspetto economico, ma previene anche il contenzioso futuro. La forma tacita di una cessione è fonte di rischi. Provare in un'aula di un Tribunale l’esistenza di un contratto può non essere difficile, invece molto più ostico è dimostrare l’esatto contenuto di questo contratto, magari se ceduto più volte, e ancor più se in deroga a precise disposizioni di legge.
Tali esigenze trovano risposta solo nella forma scritta: l’unico modo per interrompere ogni legame tra il cessionario e il ceduto e il cedente è che il primo e il secondo abbiano formalmente liberato il terzo mediante un’apposita dichiarazione.