Ne deriva che la compravendita dell’immobile locato comporta automaticamente (anche contro la volontà dalle parti) l’ingresso dell’acquirente nella posizione soggettiva ricoperta dal contraente originario, senza che sia necessario stipulare un atto di cessione del contratto di locazione. Una situazione di “subentro” ex lege, simile a quella sopra illustrata, si verifica anche nell’ipotesi di:
- morte del conduttore (art. 6 della Legge n. 392/78);
- cessione di azienda (art. 2558 c.c.).