happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ne deriva che la compravendita dell’immobile locato comporta automaticamente (anche contro la volontà dalle parti) l’ingresso dell’acquirente nella posizione soggettiva ricoperta dal contraente originario, senza che sia necessario stipulare un atto di cessione del contratto di locazione. Una situazione di “subentro” ex lege, simile a quella sopra illustrata, si verifica anche nell’ipotesi di:


  • morte del conduttore (art. 6 della Legge n. 392/78);
  • cessione di azienda (art. 2558 c.c.).
Nelle ipotesi di “subentro” dell’acquirente nel contratto di locazione la sostituzione del contraente non deriva dalla stipula di un contratto di cessione del contratto di locazione. Pertanto, l’imposta di registro sulla cessione della locazione non sembrerebbe dovuta. Conferma di tale impostazione è fornita dalle Istruzioni al modello RLI, ove si trova una precisazione, nella sezione dedicata agli “Adempimenti successivi” alla registrazione, secondo la quale le istruzioni previste per la cessione del contratto si applicano anche nei casi in cui s’intende comunicare un subentro verificatosi per legge (ad esempio trasferimento dell’immobile per atto tra vivi o per successione); in questo caso non è dovuta imposta.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ne deriva che la compravendita dell’immobile locato comporta automaticamente (anche contro la volontà dalle parti) l’ingresso dell’acquirente nella posizione soggettiva ricoperta dal contraente originario, senza che sia necessario stipulare un atto di cessione del contratto di locazione. Una situazione di “subentro” ex lege, simile a quella sopra illustrata, si verifica anche nell’ipotesi di:


  • morte del conduttore (art. 6 della Legge n. 392/78);
  • cessione di azienda (art. 2558 c.c.).
Nelle ipotesi di “subentro” dell’acquirente nel contratto di locazione la sostituzione del contraente non deriva dalla stipula di un contratto di cessione del contratto di locazione. Pertanto, l’imposta di registro sulla cessione della locazione non sembrerebbe dovuta. Conferma di tale impostazione è fornita dalle Istruzioni al modello RLI, ove si trova una precisazione, nella sezione dedicata agli “Adempimenti successivi” alla registrazione, secondo la quale le istruzioni previste per la cessione del contratto si applicano anche nei casi in cui s’intende comunicare un subentro verificatosi per legge (ad esempio trasferimento dell’immobile per atto tra vivi o per successione); in questo caso non è dovuta imposta.


Sai cosa ti dico, happysmileone? Che hai ragione tu. Chiedo venia: nella cessione d’azienda la successione dell’acquirente nei contratti avviene ope legis, ergo TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 6, TIPOLOGIA DI SUBENTRO = 6 (in tutti gli altri casi). A conferma, se si utilizza la via telematica, l’applicativo non calcola l’imposta di registro in LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE: se si corregge l’importo indicando € 67,00, segnala errore (calcolo errato).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto