Un saluto a tutti, vi sottopongo il seguente quesito:
in un condominio dove nell'anno 1996 si è riscontrato un clamoroso errore da parte dell'amministratore risalente all'anno 1981 per il quale la colonna delle spese di proprietà è sparita dal bilancio consuntivo e si è utilizzata solo quelle delle spese generali, tale colonna è stata reinserita nell'esercio successivo (1982) senza il coefficiente di magiorazione relativo ad un esercizio pubblico (negozio), coefficiente previsto dalle tabelle millesimali allegate ai rogiti e mai modificate in tal senso.
Dal 1996 il condominio ha cercato di ristabilire ragionevolmente la situazione senza però riuscirci trovando una ferma opposisione da parte degli esercenti e da allora tutti i bilanci consuntivi ordinari e straordinari sono stati accettati come rendicontazione consuntiva ma non come suddivisione nel riparto spese. Nel 2002 ha avuto inizio una causa durata 8 anni vinta in toto dal condominio, sentenza alla quale il negozio è ricorso in appello e proprio in questi giorni è giunta la sentenza esecutiva a favore del condominio che ha confermato quanto già stabilito in primo grado.
Ora l'amministratore in carica, e da allora ne sono cambiati 5, intende applicare le tabelle millesimali originali e chiedere il retroattivo non corrisposto al negozio ribilanciando i singoli dare ed avere ma il dubbio è:
1: ricalcolare tutto dal 1981, anno in cui si è verificata l'anomalia?
2: ricalcolare dalla data in cui si è iniziato ad accettare i consuntivi di esercizio con riserva, 1996?
3:alcuni esercizi retroattivi non sono richiedibili per prescrizioni di legge nonostante l'accettazione con riserva dei bilanci ordinari e straordinari?
Ringrazio tutti coloro che siano nelle condizioni di darmi qualche delucidazione in merito.
in un condominio dove nell'anno 1996 si è riscontrato un clamoroso errore da parte dell'amministratore risalente all'anno 1981 per il quale la colonna delle spese di proprietà è sparita dal bilancio consuntivo e si è utilizzata solo quelle delle spese generali, tale colonna è stata reinserita nell'esercio successivo (1982) senza il coefficiente di magiorazione relativo ad un esercizio pubblico (negozio), coefficiente previsto dalle tabelle millesimali allegate ai rogiti e mai modificate in tal senso.
Dal 1996 il condominio ha cercato di ristabilire ragionevolmente la situazione senza però riuscirci trovando una ferma opposisione da parte degli esercenti e da allora tutti i bilanci consuntivi ordinari e straordinari sono stati accettati come rendicontazione consuntiva ma non come suddivisione nel riparto spese. Nel 2002 ha avuto inizio una causa durata 8 anni vinta in toto dal condominio, sentenza alla quale il negozio è ricorso in appello e proprio in questi giorni è giunta la sentenza esecutiva a favore del condominio che ha confermato quanto già stabilito in primo grado.
Ora l'amministratore in carica, e da allora ne sono cambiati 5, intende applicare le tabelle millesimali originali e chiedere il retroattivo non corrisposto al negozio ribilanciando i singoli dare ed avere ma il dubbio è:
1: ricalcolare tutto dal 1981, anno in cui si è verificata l'anomalia?
2: ricalcolare dalla data in cui si è iniziato ad accettare i consuntivi di esercizio con riserva, 1996?
3:alcuni esercizi retroattivi non sono richiedibili per prescrizioni di legge nonostante l'accettazione con riserva dei bilanci ordinari e straordinari?
Ringrazio tutti coloro che siano nelle condizioni di darmi qualche delucidazione in merito.