Busolegna

Nuovo Iscritto
Un saluto a tutti, vi sottopongo il seguente quesito:
in un condominio dove nell'anno 1996 si è riscontrato un clamoroso errore da parte dell'amministratore risalente all'anno 1981 per il quale la colonna delle spese di proprietà è sparita dal bilancio consuntivo e si è utilizzata solo quelle delle spese generali, tale colonna è stata reinserita nell'esercio successivo (1982) senza il coefficiente di magiorazione relativo ad un esercizio pubblico (negozio), coefficiente previsto dalle tabelle millesimali allegate ai rogiti e mai modificate in tal senso.
Dal 1996 il condominio ha cercato di ristabilire ragionevolmente la situazione senza però riuscirci trovando una ferma opposisione da parte degli esercenti e da allora tutti i bilanci consuntivi ordinari e straordinari sono stati accettati come rendicontazione consuntiva ma non come suddivisione nel riparto spese. Nel 2002 ha avuto inizio una causa durata 8 anni vinta in toto dal condominio, sentenza alla quale il negozio è ricorso in appello e proprio in questi giorni è giunta la sentenza esecutiva a favore del condominio che ha confermato quanto già stabilito in primo grado.
Ora l'amministratore in carica, e da allora ne sono cambiati 5, intende applicare le tabelle millesimali originali e chiedere il retroattivo non corrisposto al negozio ribilanciando i singoli dare ed avere ma il dubbio è:
1: ricalcolare tutto dal 1981, anno in cui si è verificata l'anomalia?
2: ricalcolare dalla data in cui si è iniziato ad accettare i consuntivi di esercizio con riserva, 1996?
3:alcuni esercizi retroattivi non sono richiedibili per prescrizioni di legge nonostante l'accettazione con riserva dei bilanci ordinari e straordinari?

Ringrazio tutti coloro che siano nelle condizioni di darmi qualche delucidazione in merito.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
A mio giudizio dovreste agire in questo modo:

L' amministratore (o un professionista di vostra fiducia) dovrebbe fare dei calcoli per definire il valore da addebitare al condòmino che ha pagato di meno.

Questo valore (totale spese ricalcolate per gli anni trascorsi) dovrebbe essere addebitata una tantum al condòmino nel rispetto della sentenza del tribunale. In questo modo si potrebbe anche concordare una dilazione di pagamento per il negozio, che potrebbe così spalmare il debito.

Per il futuro, invece, il problema verrà risolto automaticamente, poichè utilizzerete le tabelle millesimali corrette.
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Ringrazio per la risposta, per il ricalcolo non c'è problema, la mia domanda è riferita a quanti anni addietro si può ricalcolare il tutto, ovvero:
- se dal lontano 1982 quando il problema è scaturito ed in pratica da quando hanno iniziato a non corrispondere il corretto dovuto mentre i condomini hanno sborasto somme maggiorate di conseguenza,
- da che anno/bilancio partire per il ricalcolo nel caso in cui si debba considerare eventuali annate prescritte per legge.
Ringrazio anticipatamente.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
In questo caso la prescrizione non c' entra, in quanto ciò che si contesta è l' applicazione della delibera.
La sentenza del tribunale, per come ho capito, riguarda tutte le delibere precedenti errate per analogia.

Tuttavia vi consiglio di calcolare un valore congruo e conveniente per il debitore.
 

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