basty

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a questo punto direi di si evidenziando che l'ammontare è dovuto da 1/12 + 1/12.
Ciò significa che in un acquisto di una quota x effettuato in comunione dei beni, si assume che x/2 sono del sottoscrittore della compravendita , e l'altro x/2 è del coniuge?
A catasto come sarebbe stata rappresentata la titolarità, ante decesso, di questa quota X?
 

Luigi Criscuolo

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Ciò significa che in un acquisto di una quota x effettuato in comunione dei beni, si assume che x/2 sono del sottoscrittore della compravendita , e l'altro x/2 è del coniuge?
se nel rogito è scritto che l'acquirente è coniugato in regime di comunione dei beni, oppure che il Signor X e la signora Y comprano assieme, anche se i soldi li caccia solo il marito o solo la moglie, si avrà registrazione sia alla Conservatoria dei Registri Immobiliari che al Catasto di proprietà a ciascuno dei due coniugi per 500/1000 (1/2).
Fanno parte della comunione dei beni tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio dai coniugi, anche separatamente, con l'esclusione dei beni personali.
Sono invece esclusi dalla comunione perché considerati beni personali quelli il cui coniuge era proprietario prima del matrimonio, quelli che ha acquistato, anche durante il matrimonio, ma per successione o per donazione e i beni di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l'esercizio di una professione.
 

basty

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se nel rogito è scritto che l'acquirente è coniugato in regime di comunione dei beni, oppure che il Signor X e la signora Y comprano assieme, anche se i soldi li caccia solo il marito o solo la moglie, si avrà registrazione sia alla Conservatoria dei Registri Immobiliari che al Catasto di proprietà a ciascuno dei due coniugi per 500/1000 (1/2).
Fanno parte della comunione dei beni tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio dai coniugi, anche separatamente, con l'esclusione dei beni personali.
Sono invece esclusi dalla comunione perché considerati beni personali quelli il cui coniuge era proprietario prima del matrimonio, quelli che ha acquistato, anche durante il matrimonio, ma per successione o per donazione e i beni di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l'esercizio di una professione.
Grazie. Per la verità sapevo di questo effetto della comunione coniugale: ma non conoscevo come sarebbe stata impostata la voltura catastale, e come si sarebbe espresso il rogito: immagino che anche in quest'ultimo sia quindi esplicitato il risultato dell'acquisto, e che quindi compaiano come acquirenti entrambi i coniugi pro indiviso, e non solo uno dei coniugi.
 

Luigi Criscuolo

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È meglio fare riferimento all'elencazione presente nell'art. 179 c.c.
hai fatto bene a fare questa osservazione perché nel secondo comma dell'art. 179 si delinea la possibilità di escludere dalla comunione determinati beni immobili, o mobili registrati, mediante l'apposizione in sede di atto di acquisto della dichiarazione di esclusione; atto di acquisto cui dovrà necessariamente partecipare l'altro coniuge. L'effetto risultante sarà l'opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art. 2647 del c.c..
 

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