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Diritto di veduta e distanze dal confine
Il diritto di veduta.
Il diritto di veduta consiste nella facoltà del proprietario di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui e si sostanzia quindi nel divieto di fabbricare ad una distanza inferiore a tre metri dalla veduta.
Il divieto riguarda sia le vedute dirette che quelle oblique o laterali.
L’art. 907 del codice civile stabilisce inoltre che se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro da cui è esercitata la veduta diretta od obliqua, la costruzione deve arrestarsi almeno tre metri sotto la loro soglia.
Se si considera che il rispetto delle distanze connota, limitandolo, il diritto di proprietà, il diritto di veduta può ritenersi esistente in quanto esiste il diritto di proprietà del bene dal quale la veduta può esercitarsi.
Tuttavia, considerato che, ai sensi dell’ articolo 905 e dell’articolo 906 c.c., non si possono aprire vedute dirette sul fondo vicino ad una distanza inferiore a 1,5 metri, né oblique o laterali a distanza inferiore a 75 cm, se si sia acquistato il diritto ad aprirle ad una distanza inferiore si ritiene che il diritto di veduta sia oggetto di una servitù.
Quindi mi sa che la grata non puoi spostarla. Ci deve essere stata una sentenza in merito. Il venditore te l'aveva detto prima che tu facessi la tua offerta della casa?