Acacerulen
Membro Ordinario
Con sentenza del TAR Veneto recentemente è stata annullata una delibera comunale che proibiva la frequentazione dei cani in alcuni spazi cittadini. Le motivazioni del TAR evidenziano che:
I comportamenti scorretti possono e devono essere prevenuti tramite la sensibilizzazione e l'educazione dei cittadini, e sanzionati laddove necessario, ma non con provvedimenti che incidono sulla pluralità delle persone. Già in precedenza il TAR si era espresso evidenziando che: i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città.
Questi concetti sono applicabili anche alle leggi esistenti che proibiscono ai cani di frequentare spiagge o tratti costieri. La limitazione è riferita alla zona di demanio marittimo. La competenza è delle Regioni a Statuto Speciale e/o dei comuni che possono emettere ondinanze di regolamentazione della balneazione.
Tali dispositivi di legge o ordinanze sono in contrasto con i concetti di cui alle sentenze citate e per questo debbono essere eliminate o modificate. Il concetto è chiaro e tanto per fare un esempio è come se sanzionassimo tutti i cittadini perchè alcuni di loro sono fumatori.
Tutto ciò premesso chiedo alla comunità di aderire ad una petizione o altro documento di protesta che eliminasse una vera e propria discriminazione per i cani (e per tutti gli animali più in generale) e per i loro padroni a cui è interdetta la libera circolazione. Se un cane sporca non è colpa del cane ma del padrone maleducato.
I comportamenti scorretti possono e devono essere prevenuti tramite la sensibilizzazione e l'educazione dei cittadini, e sanzionati laddove necessario, ma non con provvedimenti che incidono sulla pluralità delle persone. Già in precedenza il TAR si era espresso evidenziando che: i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città.
Questi concetti sono applicabili anche alle leggi esistenti che proibiscono ai cani di frequentare spiagge o tratti costieri. La limitazione è riferita alla zona di demanio marittimo. La competenza è delle Regioni a Statuto Speciale e/o dei comuni che possono emettere ondinanze di regolamentazione della balneazione.
Tali dispositivi di legge o ordinanze sono in contrasto con i concetti di cui alle sentenze citate e per questo debbono essere eliminate o modificate. Il concetto è chiaro e tanto per fare un esempio è come se sanzionassimo tutti i cittadini perchè alcuni di loro sono fumatori.
Tutto ciò premesso chiedo alla comunità di aderire ad una petizione o altro documento di protesta che eliminasse una vera e propria discriminazione per i cani (e per tutti gli animali più in generale) e per i loro padroni a cui è interdetta la libera circolazione. Se un cane sporca non è colpa del cane ma del padrone maleducato.