Anzitutto nel distinguere tra spese straordinarie e quelle ordinarie, in materia di obblighi dell'usufruttuario e del nudo proprietario occorre prendere in considerazione tre profili:
a) la normalità e/o prevedibilità dell'intervento;
b) l'entità materiale;
c) il costo in rapporto al reddito della cosa.
Art. 1004.
Spese a carico dell'usufruttuario.
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento
degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.