fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Con la recente riforma, l'amministratore è libero di scegliere tra usufruttuario e nudo proprietario chi pagherà i contributi condominiali. L'usufruttuaria in questione paga regolarmente il condominio e le spese ordinarie, ma si vede attribuire sempre anche le spese straordinarie (lastrico solare, centrale termica, la messa a norma dell'ascensore, ecc.), per scelta dell'amministratore. L'usufruttuaria è ultraottantenne, pensione medio bassa. L'amministratore pretenderebbe che questa signora si adoperasse, ad ogni attribuzione di spesa straordinaria, per ottenere dal nudo proprietario il rimborso di dette spese, il che comporterebbe spese per raccomandate r.r., nel migliore dei casi, o spese per farsi assistere da un avvocato. Sarei oltremodo grata a chi volesse esprimere al riguardo il suo pensiero.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Intanto fossi in te inviterei l'amministratore con lettera raccomandata a specificare quali spese siano a carico del nudo proprietario e quali a carico dell'usufruttuario, se non lo fa, purtroppo la strada sarà l'impugnazione del rendiconto.

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 24.04.2013, n. 10021: E' possibile l'impugnazione del decreto ingiuntivo in cui vengono chieste in solido le spese in caso di usufrutto anche se non è stata impugnata la delibera
Nella ripartizione delle spese in sede di rendiconto, l'amministratore deve specificare, in caso di usufrutto, quali siano a carico del nudo proprietario e quali a carico dell'usufruttuario. In difetto di ciò vi è carenza di interesse ad agire in capo ai titolari del diritto nell'impugnazione del rendiconto. Tale interesse, sorge, invece, nel momento della notifica del decreto ingiuntivo quando le spese vengono pretese, in solido da entrambi

http://www.anaci.piemonte.it/conten...esso-anche-se-non-e-stata-impugnata-la-d.html
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Conosco questa discussione, aperta anche in altro sito.
Non ho nulla da aggiungere se non esprimere un dubbio.
Non mi risulta che l'amministratore, con la riforma del condominio, sia libero di chiedere indifefrentemente ad usufruttuario o nudo proprietario.
Proprio con la riforma ha il diritt/dovere di conoscere i titolari dei diritti reali, quindi è maggiormente in grado di indirizzare la richiesta al "contribuente" appropriato.

La responsabilità solidale viene dopo, in caso di mancato incasso.

Non cambia molto forse, però potrebbe fare la differenza.
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Appunto, può mandare una raccomandata A.R. all'amministratore chiedendogli (o intimandogli ?...) di inviare al nudo proprietario quello che è di sua competenza e all'usufruttuaria quello che le spetta.
 

basty

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Proprietario Casa
@silvana: Curiosa la scelta del tuo avatar: Mary Poppins ti somiglia effettivamente quanto a leggerezza, specie quando sei "in charge" come padrona di casa.
(qui bazzico di rado, ma vedo che il tenore è migliorato, mi sembra)
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
@silvana: Curiosa la scelta del tuo avatar: Mary Poppins ti somiglia effettivamente quanto a leggerezza, specie quando sei "in charge" come padrona di casa.
(qui bazzico di rado, ma vedo che il tenore è migliorato, mi sembra)


Ciao, Basty, in realtà il mio avatar in Propit mi è stato suggerito da un amico e mi è piaciuto molto, così l'ho adottato...

Magari avessi una borsa magica come Mary Poppins o il potere di rimettere "a posto" le cose.... avrei prima di tutto messo a posto il mio lavoro e soprattutto le mie finanze !!! :^^:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
il sole 24 ore del 18 luglio 2013
Già si è detto a proposito dell'obbligo dell'amministratore di convocare in assemblea tutti gli aventi diritto, come previsto dall'art. 1136, comma 6 del Codice civile (vedi Casa24 Plus dell'11 luglio): tra questi ci sono anche l'usufruttuario e il nudo proprietario che sono condomini a tutti gli effetti e che, come tali, sono tenuti al pari degli altri a concorrere alla formazione della volontà del condominio.
APPROFONDIMENTI
Anche prima dell'intervento della riforma era riconosciuto all'usufruttuario il diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto negli affari che riguardavano l'ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Al nudo proprietario spettavano invece tutte le decisioni riguardanti le innovazioni, le ricostruzioni e le manutenzioni straordinarie. Tali diritti sono stati confermati anche nel nuovo testo dell'art. 67 Disp att. c.c., che ha però previsto anche un'eccezione, nel senso che il diritto di voto spetta comunque all'usufruttuario qualora il nudo proprietario si rifiuti di eseguire le riparazioni del bene poste a suo carico ovvero ne ritardi l'esecuzione senza giustificato motivo: in simile situazione (art. 1006 c.c.) gli è data facoltà di farle eseguire a proprie spese e di richiederne il rimborso alla cessazione dell'usufrutto. Questa nuova regola vale anche nel caso in cui l'usufruttuario abbia apportato nell'immobile, con il consenso del nudo proprietario, alcuni miglioramenti (art. 985 c.c. ) o abbia eseguito opere che hanno aumento i valore del bene. In questi casi il legislatore della riforma, oltre a garantirgli l'indennità al termine dell'usufrutto, gli attribuisce anche il diritto di voto in assemblea in vece del nudo proprietario. È importante che venga data comunicazione all'amministratore, affinché provveda a inviare l'avviso di convocazione a entrambi i soggetti.
Al di fuori di tale particolare fattispecie, l'usufruttuario non può essere sostituito dal nudo proprietario nelle decisioni riguardanti spese o interventi che la legge pone nella sua esclusiva competenza, salvo che gli sia conferita specifica delega. Né lui può sostituire il nudo proprietario, qualora l'assemblea sia chiamata a deliberare opere di straordinaria manutenzione e di ricostruzione dei beni o dei servizi comuni. Ognuno di loro è infatti titolare di un diverso e autonomo diritto che, seppur esercitabile in funzione della medesima unità immobiliare, li legittima da un lato a partecipare – anche contestualmente – all'assemblea e dall'altro a esprimere la propria volontà non già in sostituzione dell'uno o dell'altro, bensì in assoluta autonomia e su materie diverse.
Neppure è data facoltà all'assemblea di introdurre deroghe ai criteri di imputazione e di ripartizione che la legge ha fissato per tali due diversi soggetti: le spese a carico dell'usufruttuario devono essere solo da lui deliberate. Restano a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, nonché le riparazioni straordinarie che si sono rese necessarie a seguito dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione. Grava così sull'usufruttuario l'obbligo di contribuire alle spese condominiali relative alla manutenzione ordinaria delle cose e dei servizi comuni, come il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e le piccole riparazioni all'ascensore, in quanto lavori di modesta entità e di costo non elevato in relazione al reddito astratto dell'appartamento. All'usufruttuario spetta il diritto di voto in tema di nomina dell'amministratore e di determinazione del suo compenso, mentre in caso di modifica delle tabelle millesimali è richiesta anche la presenza del nudo proprietario.
Quest'ultimo deve invece sopportare tutte quelle spese che non siano prevedibili come effetto normale dell'uso e del godimento della cosa, che consistano nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulti sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa stessa. Tale distinta legittimazione comporta che l'avviso di convocazione debba essere inviato al nudo proprietario o all'usufruttuario a seconda che l'ordine del giorno interessi l'uno o l'altro. L'errata convocazione potrebbe portare alla annullabilità delle eventuali delibere.
La vera novità della riforma consiste però nell'avere previsto la solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario per il pagamento di quanto da loro complessivamente dovuto al condominio. Il nuovo legislatore ha così messo al sicuro il diritto di credito del condominio, legittimato ora a richiedere all'uno o all'altro l'intera quota di spettanza delle loro unità immobiliare di riferimento.
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Come se ne esce in caso di abuso del nudo proprietario come appare nel caso proposto?
Sarebbe da valutare l'ipotesi in cui la usufruttuaria seppure tenuta (per effetto della citata solidarietà) non pagasse .
Con ogni probabilità:
1: L'AC farebbe decreto ingiuntivo al Nudo proprietario (proprio per lo stesso principio di solidarietà)
2: Anche se si andasse al pignoramento non sarebbe maggiormente a rischio il detentore della proprietà (seppure nuda ) ?
Se cosi ' fosse le cose non si risolverebbero da se ?
 

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