le spese straordinarie deliberate tra preliminare e rogito sono a carico del venditore almeno che non generino un aumento di valore della porzione di fabbricato oggetto della compravendita. Rimangono a completo carico quelle deliberate prima.
Tutto cio, ovviamente, salvo diverso accordo tra le parti da indicare sul compromesso od anche successivamente con scrittura privata.
Un primo filone giurisprudenziale stabiliva che l'obbligazione sorgesse nel momento in cui si fosse pronunciata l'assemblea (Cass. 02/02/1998 n. 981).
In seguito, una pronuncia successiva, ha stabiliva che l'obbligazione, nel condominio, sorge non a seguito di delibera assembleare, bensì a seguito dell'attività gestoria dell'amministratore (Cass. 26/01/2000 n. 857).
Quindi, paga chi è condomine al momento dei lavori.
CIOE'
l pagamento dei contributi condominiali, in questo caso le quote da versare per i lavori, sono a carico DEL PROPRIETARIO finche' egli è proprietario. Ne deriva che se i lavori sono effettuati prima del rogito, questi debbano essere pagati da lui interamente.
Viceversa, ci sono due ipotesi:
_La prima:
il proprietario ha pagato alcune quote ma i lavori vengono effettuati dopo il rogito. Le quote rimanenti saranno a carico dell'acquirente. il venditore si potrà accordare con l'acquirente per compensare i versamenti eseguiti, ma è un rapporto estraneo al condominio.
_La seconda:
i lavori sono effettuati dopo il rogito, non ci sono versamenti fatti dal venditore ed essendo l'acquirente il beneficiario, cioè colui che godrà dei lavori, li pagherà quest'ultimo.