Il codice civile per questa specifica situazione, all’art. 1132, prevede che «Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. [...]»
Tutto dipende dalla circostanza che annita si sia dissociata o meno...
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