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Membro Assiduo
Professionista
Ok, ma il quesito è sulle cosiddette "spese tecniche", l'accatastamento non c'entra con quello che hai postato.

In queste spese tecniche, qui a Bologna perlomeno, i costruttori quasi sempre inseriscono anche tabelle millesimali e costi di allacciamento delle utenze individuali: nei loro costi sono previste le spese di urbanizzazione generali complessive, ma non gli allacciamenti alle singole unità immobiliari, che, in questo caso, vengono curate dall' impresa, ma a spese dell'acquirente che dovrà fare solo le volture.

Silvana
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Quando si indicavano separatamente gli oneri, la consuetudine almeno a Bologna era quella di indicare in un valore variabile dai € 2.000,00 ad € 4.000,00 i seguenti oneri:
1) redazione di tabelle millesimali e regolamento di condominio
2) allacciamenti utenze luce acqua gas (resta solo l'attivazione a carico del proprietario finale)
3) certificazioni tutte
4) accatastamento
5) usabilità
 

Pietrantonio Del Re

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io devo fare un rogito nei prossimi giorni, e non pagherò nessuna di quelle spese elencate; ho pagato solo le attivazioni delle utenze.
Secondo me, tutti i costi che derivano all'imprenditori per il rispetto di suoi obblighi (certificazioni, accatastamento, usabilità) indipendenti dalla vendita, non possono essere ribaltati sul compratore, ma fanno parte di tutti i costi di costruzione, tenendo conto dei quali, ha stabilito il prezzo di vendita dell'immobile.
La consuetudine di cui sopra è un trucco che fa sembrare il prezzo più basso e recupera costi in maniera diversa.
E' ovvio che nel compromesso si può stabilire e accettare qualsiasi cosa, e dopo va rispettata.
Nel caso discusso, io sostengo che, se al momento del rogito il costruttore sta chiedendo 2000 € con la motivazione specifica "spese di accatastamento", chi ha posto il quesito deve rifiutarsi di pagare.
Che tale cifra possa indirettamente essere ricondotta alla voce "adeguamento ...." inserita nel compromesso è una ipotesi di chi ha posto il quesito.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Mi permetto comunque di insistere nella mia convinzione che i costi di accatastamento spettano al costruttore. Il costruttore ha l'obbligo di avviare la pratica di accatastamento entro 15 gg dalla fine dei lavori, che l'immobile sia o no stato posto in vendita. Per vendere la casa è obbligatorio richiedere ed ottenere l'abitabilità, per la quale è necessario l'accatastamento. Salvo specifici accordi in deroga, al momento del rogito, il venditore deve dimostrare di aver ottenuto l'abitabilità. A questo proposito ho letto che "secondo un'opinione comunemente accettata (Cass., 26 maggio 1999 n. 5103, in Giur. it., 2000, 706) si deve ritenere che, salvo patto contrario, l'obbligo di dotare l'immobile del certificato di abitabilità gravi sul venditore".
"Il certificato (o licenza) di abitabilità, che viene rilasciato dal comune in base al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ha una duplice funzione: da un lato attestare l'idoneità dell'immobile ad essere adibito ad uso abitativo, previa valutazione della sua conformità agli standards minimi di stabilità, sicurezza ed igiene degli edifici (Cass. pen., 13 dicembre 1996, n. 4311, in Dir. pen. e processo, 1998, 215 e ss.); dall'altro garantire l'idoneità dell'immobile ad «assolvere una determinata funzione economico sociale e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto» (Cass., 10 giugno 1991, n. 6576, in Giust. civ., 1992, I, 1333 e ss.)" e altro dello stesso tenore che si trova su internet.
Il certificato di agibilità è un documento essenziale che deve materialmente esistere all’atto della sottoscrizione del rogito notarile.
Alla lentezza della procedura burocratica imputabile al Comune che ritarda a rilasciare il certificato di agibilità, deve seguire un comportamento diligente da parte del promettente venditore che deve farsi parte attiva esercitando ogni debita pressione per ottenerlo in tempi stretti. E ciò anche se oggettivamente trattasi di bene immobile di perfetta costruzione attestata dal venditore, dal progettista, dal notaio. L’assenza fisica del certificato di agibilità costituisce impedimento alla esecuzione del rogito notarile.
Fino al 26 novembre 2009 il venditore interveniva a rogito, consegnava la ricevuta di presentazione all’ufficio tecnico degli elaborati necessari ad ottenere il certificato de quo, si assumeva in atto la responsabilità del buon fine del rilascio, rilasciava ogni altra garanzia possibile. In quelle condizioni e dopo aver analizzato la attendibilità della documentazione anche il Notaio più severo si prestava ad eseguire il rogito .
Dal giorno della pubblicazione della sentenza sotto riportata non è più così. Non rileva che l'immobile sia oggettivamente in regola con le norme urbanistiche, o che a consuntivo ma dopo la data fissata per il rogito il rilascio del certificato si sia avverato regolarmente e neppure rileva che il ritardo del rilascio sia imputabile a lentezza burocratica del Comune.
Grava sempre sul venditore l'onere di attivarsi prima del rogito. ( n.d.A : in alternativa si potrebbe inserire una riserva nel preliminare per prorogare legittimamente la esecuzione del rogito fino ad una certa data sicura per la materializzazione del documento). E’ questo il senso della sentenza n. 25040 emessa dalla Corte di Cassazione - Sezione II civile – in data 27 novembre 2009
Fonte:Ennio Alessandro Rossi, commercialista in Brescia


Grazie Pierantonio per avermi citato ma sull'abitabilità ho un aggiornamento

Compravendita Immobiliare. Abitabilità documento essenziale. Inadempimento sanabile dopo il rogito

Aggiunto dopo 13 minuti :

prezzo pattuito previsto all'art 2 si intende fisso sino alla consegna dei locali e perciò non verrà effettuato nessun adeguamento prezzo ,salvo per le pratiche necesarie al fine di rendere possibile la stipulazione del rogito che verranno forfettizzate nella misura dell'8 per mille del prezzo pattuito all'art 2 da corrispondersi “una tantum”all'atto della liquidazione dei conti “,
Nel proseguio meglio utilizzare una dizione del tipo " nel prezzo sono comprese tutte le spese chiavi in Mano nessuna esclusa" Nel caso in specie il contratto fanno riferimento a spese "forfetizzate" lasciando spazi pericolosi di arbitrarietà . La dizione comunque è cosi' infelice che potrebbe essere meritevole di un tentativo di conciliazione
 

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