(1)Il compratore è responsabile per i due precedenti esercizi di spese condominiali. E' buona consuetudine chiedere all'amministratore una liberatoria delle spese al momento del rogito. Non è vero che le spese arretrate sono una questione tra l'amministratore ed il vecchio proprietario. L'Amministratore ha titolo per chiedere al nuovo proprietario il pagamento degli arretrati e se questi non paga può chiedere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Tu hai tutti i diritti per una rivalsa nei confronti del venditore. Se quest'ultimo, però, ora è nullatenente non ti conviene neppure inviarli la raccomandata perchè sono spese inutili. -----------
(2)
Approvato il rendiconto le somme di cui il condominio è creditore, nel senso appena specificato, divengono esigibili, ossia l’amministratore di condominio potrà richiederle se del caso anche per via giudiziale attraverso l’azione per decreto ingiuntivo di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. e 633 e ss. cod. proc. civ.
Può accadere, per una svariata serie d’ipotesi, che pur avendo accertato che il singolo condomino è debitore nei confronti della compagine condominiale l’amministratore non si attivi per la riscossione di quel credito.
Al termine dell’anno di gestione successivo, quindi, quel condomino avrà ancora un pregresso riferibile alla gestione precedente e magari un altro debito per quella in corso.
L’amministratore del condominio, per praticità contabile, potrà riportare “quel vecchio debito” nell’ultimo rendiconto consuntivo? Se si, che valore avrà quella operazione e la successiva approvazione da parte dell’assise condominiale?
Alla domanda ha dato risposta la Corte d’Appello di Genova secondo la quale “ il conteggio fra il singolo e l'amministratore, seppure predisposto da quest'ultimo, diviene atto proprio del condominio, una volta approvato dall'assemblea. Ne consegue così che i saldi degli esercizi precedenti rientrino a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'articolo 1137 c.c.” (Corte d’Appello di Genova 11 maggio 2009 n. 513).
In sostanza se il conguaglio a debito dell’anno precedente non è stato saldato, l’amministratore di condominio potrà inserirlo nel successivo rendiconto consuntivo. Il condomino dissenziente potrà contestare una simile deliberazione impugnandola solamente allorquando siano ravvisabili profili d’invalidità della stessa (es. il conguaglio dell’anno precedente è stato pagato e l’amministratore per errore non ha considerato tale circostanza).ciao