tabbataro

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
ho acquistato casa a giugno di quest'anno, adesso è saltato fuori che i precedenti proprietari (in realtà si tratta dei proprietari precedenti a chi ha venduto a me) erano debitori del condominio per spese messe a bilancio già più di due esercizi fa. L'amministratore, pur sapendo che non spettano a me quelle spese, dice che a bilancio deve inserirle nella mia unità e l'unico modo che io ho per non pagarle è votare contrario e impugnare l'assemblea e che ciò mi costerebbe più delle spese arretrate. E' formalmente corretto o esiste un'altra strada per l'amministratore per computare tali spese?
Grazie.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
(1)Il compratore è responsabile per i due precedenti esercizi di spese condominiali. E' buona consuetudine chiedere all'amministratore una liberatoria delle spese al momento del rogito. Non è vero che le spese arretrate sono una questione tra l'amministratore ed il vecchio proprietario. L'Amministratore ha titolo per chiedere al nuovo proprietario il pagamento degli arretrati e se questi non paga può chiedere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Tu hai tutti i diritti per una rivalsa nei confronti del venditore. Se quest'ultimo, però, ora è nullatenente non ti conviene neppure inviarli la raccomandata perchè sono spese inutili. -----------
(2)
Approvato il rendiconto le somme di cui il condominio è creditore, nel senso appena specificato, divengono esigibili, ossia l’amministratore di condominio potrà richiederle se del caso anche per via giudiziale attraverso l’azione per decreto ingiuntivo di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. e 633 e ss. cod. proc. civ.

Può accadere, per una svariata serie d’ipotesi, che pur avendo accertato che il singolo condomino è debitore nei confronti della compagine condominiale l’amministratore non si attivi per la riscossione di quel credito.

Al termine dell’anno di gestione successivo, quindi, quel condomino avrà ancora un pregresso riferibile alla gestione precedente e magari un altro debito per quella in corso.

L’amministratore del condominio, per praticità contabile, potrà riportare “quel vecchio debito” nell’ultimo rendiconto consuntivo? Se si, che valore avrà quella operazione e la successiva approvazione da parte dell’assise condominiale?

Alla domanda ha dato risposta la Corte d’Appello di Genova secondo la quale “ il conteggio fra il singolo e l'amministratore, seppure predisposto da quest'ultimo, diviene atto proprio del condominio, una volta approvato dall'assemblea. Ne consegue così che i saldi degli esercizi precedenti rientrino a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'articolo 1137 c.c.” (Corte d’Appello di Genova 11 maggio 2009 n. 513).

In sostanza se il conguaglio a debito dell’anno precedente non è stato saldato, l’amministratore di condominio potrà inserirlo nel successivo rendiconto consuntivo. Il condomino dissenziente potrà contestare una simile deliberazione impugnandola solamente allorquando siano ravvisabili profili d’invalidità della stessa (es. il conguaglio dell’anno precedente è stato pagato e l’amministratore per errore non ha considerato tale circostanza).ciao:disappunto:
 

tabbataro

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie mille.
La cosa interessante è che al momento del rogito io ho chiesto e ottenuto una certificazione in cui si dichiarava che "tutti i versamenti per la gestione ordinaria a titolo di preventivo sulla gestione 1/05/2012 - 30/04/2013" erano stati effettuati.
Guardando il Bilancio preventivo riferito a quel periodo avevo notato che a carico della mia unità immobiliare c'era un saldo negativo (riferito all'anno precedente 2011/2012) di circa 4.200 euro e che tale importo era stato inserito nella prima rata da versare entro il 4/07/2012.
Io ero perciò traquillo perché avevo inteso che la dichiarazione dell'amminitratore comprendesse anche il versamento di quella rata.
Mi veniva invece detto che la dichiarazione copriva solo la somma a preventivo e non i "riporti" che, sottolineo, risalgono a più di due esercizi precedenti.
Stante quindi l'applicabilità non estensiva dell'Art.63 disp. att. c.c (cfr Tribunale di Torino 518/08) sono tranquillo non dover essere io a pagare...
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se i crediti del condominio nei confronti del condomino superano i 2 esercizi, l'ultimo condomino non rientra nella responsabilità, l'amministratore avrebbe dovuto già aver iniziato la procedura per il ricupero degli arretrati
 

tabbataro

Membro Junior
Proprietario Casa
Benissimo, ma se non ha dato corso alla procedura di recupero sul vecchio proprietario e minaccia di chiedere l'approvazione del bilancio in cui pone a mio carico le spese come posso difendermi?
L'unica strada è votare contrario e impugnare la delibera con tutti i costi che ne conseguono oppure ho un'altra strada?

Grazie.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Non possono deliberare nulla a tuo carico perché non sei tu a risponderne di fronte alla legge. Non puoi votare ne' a favore ne' contro, tu come tutti gli altri
 

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