Ciao a tutti,
nel 2017 ho acquistato all'asta una unità immobiliare sita in un condominio.
Nel 2016, dunque prima del mio acquisto, il Condominio in questione è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative ad una causa tra il Condominio medesimo e un condomino che aveva impugnato una delibera assembleare del 2010.
Orbene, nel 2016 il legale del condomino vittorioso ha notificato al Condominio de quo dapprima la sentenza e poi l'atto di precetto per il pagamento delle spese processuali riconosciute in sentenza.
L'amministratore del Condominio ora intenderebbe chiedere a me il pagamento pro quota di tali somme in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c. considerandomi obbligato in solido con il precedente proprietario per i contributi dell'anno in corso nonché per quelli dell'anno precedente ("Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente"), atteso che io sono diventato proprietario nel 2017 e la sentenza di condanna è del 2016.
Vi chiedo dunque se quanto sopra sia corretto, ovvero:
1) nella nozione di "contributi" ex art. 63 disp. att. c.c. rientrano anche le spese processuali oltre gli oneri condominiali deliberati in assemblea?
2) qualora vi rientrassero, tali spese possono essere richieste al nuovo proprietario anche se la causa è iniziata (anno 2010) ed è stata definita con sentenza in epoca precedente (anno 2016) all'acquisto dell'unità immobiliare (anno 2017), con precetto notificato al Condominio sempre in epoca precedente (anno 2016)?
Su punto, cercando su internet ho reperito due interessanti sentenze della Corte di Cassazione:
- "Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato." (Cass. civ. 12013/2004);
- "L'acquirente di un'unità immobiliare nell'edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e non per altre ragioni di debito" (Cass. Civ. 11599/2004).
Orbene, dalla lettura delle due statuizioni della Cassazione sembrerebbe quindi che per le spese processuali non si possa applicare il principio di ambulatorietà passiva delle obbligazioni condominiali ex art.63 disp. att. c.c. e che, dunque, nè il creditore nè l'amministratore del Condominio potrebbero richiederne il pagamento al nuovo proprietario.
Mi aiutate a capirci qualcosa per favore?
nel 2017 ho acquistato all'asta una unità immobiliare sita in un condominio.
Nel 2016, dunque prima del mio acquisto, il Condominio in questione è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative ad una causa tra il Condominio medesimo e un condomino che aveva impugnato una delibera assembleare del 2010.
Orbene, nel 2016 il legale del condomino vittorioso ha notificato al Condominio de quo dapprima la sentenza e poi l'atto di precetto per il pagamento delle spese processuali riconosciute in sentenza.
L'amministratore del Condominio ora intenderebbe chiedere a me il pagamento pro quota di tali somme in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c. considerandomi obbligato in solido con il precedente proprietario per i contributi dell'anno in corso nonché per quelli dell'anno precedente ("Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente"), atteso che io sono diventato proprietario nel 2017 e la sentenza di condanna è del 2016.
Vi chiedo dunque se quanto sopra sia corretto, ovvero:
1) nella nozione di "contributi" ex art. 63 disp. att. c.c. rientrano anche le spese processuali oltre gli oneri condominiali deliberati in assemblea?
2) qualora vi rientrassero, tali spese possono essere richieste al nuovo proprietario anche se la causa è iniziata (anno 2010) ed è stata definita con sentenza in epoca precedente (anno 2016) all'acquisto dell'unità immobiliare (anno 2017), con precetto notificato al Condominio sempre in epoca precedente (anno 2016)?
Su punto, cercando su internet ho reperito due interessanti sentenze della Corte di Cassazione:
- "Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato." (Cass. civ. 12013/2004);
- "L'acquirente di un'unità immobiliare nell'edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e non per altre ragioni di debito" (Cass. Civ. 11599/2004).
Orbene, dalla lettura delle due statuizioni della Cassazione sembrerebbe quindi che per le spese processuali non si possa applicare il principio di ambulatorietà passiva delle obbligazioni condominiali ex art.63 disp. att. c.c. e che, dunque, nè il creditore nè l'amministratore del Condominio potrebbero richiederne il pagamento al nuovo proprietario.
Mi aiutate a capirci qualcosa per favore?