Daniele 76

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Ciao a tutti,
nel 2017 ho acquistato all'asta una unità immobiliare sita in un condominio.
Nel 2016, dunque prima del mio acquisto, il Condominio in questione è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative ad una causa tra il Condominio medesimo e un condomino che aveva impugnato una delibera assembleare del 2010.
Orbene, nel 2016 il legale del condomino vittorioso ha notificato al Condominio de quo dapprima la sentenza e poi l'atto di precetto per il pagamento delle spese processuali riconosciute in sentenza.
L'amministratore del Condominio ora intenderebbe chiedere a me il pagamento pro quota di tali somme in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c. considerandomi obbligato in solido con il precedente proprietario per i contributi dell'anno in corso nonché per quelli dell'anno precedente ("Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente"), atteso che io sono diventato proprietario nel 2017 e la sentenza di condanna è del 2016.
Vi chiedo dunque se quanto sopra sia corretto, ovvero:
1) nella nozione di "contributi" ex art. 63 disp. att. c.c. rientrano anche le spese processuali oltre gli oneri condominiali deliberati in assemblea?
2) qualora vi rientrassero, tali spese possono essere richieste al nuovo proprietario anche se la causa è iniziata (anno 2010) ed è stata definita con sentenza in epoca precedente (anno 2016) all'acquisto dell'unità immobiliare (anno 2017), con precetto notificato al Condominio sempre in epoca precedente (anno 2016)?

Su punto, cercando su internet ho reperito due interessanti sentenze della Corte di Cassazione:
- "Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato." (Cass. civ. 12013/2004);

- "L'acquirente di un'unità immobiliare nell'edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e non per altre ragioni di debito" (Cass. Civ. 11599/2004).

Orbene, dalla lettura delle due statuizioni della Cassazione sembrerebbe quindi che per le spese processuali non si possa applicare il principio di ambulatorietà passiva delle obbligazioni condominiali ex art.63 disp. att. c.c. e che, dunque, nè il creditore nè l'amministratore del Condominio potrebbero richiederne il pagamento al nuovo proprietario.

Mi aiutate a capirci qualcosa per favore?
 

Daniele 76

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie per le risposte.
Scusami Dimaraz, avrei bisogno, se ti è possibile, avere dei riferimenti giurisprudenziali, o un ulteriore chiarimento, per poter rispondere all'amministratore del Condominio.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie per le risposte.
Scusami Dimaraz, avrei bisogno, se ti è possibile, avere dei riferimenti giurisprudenziali, o un ulteriore chiarimento, per poter rispondere all'amministratore del Condominio.

Chiedi riferimenti quando tu stesso ne hai citati di sufficentemente validi ed attinenti???!!!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa e se si trattasse di crediti vale la stessa regola ? Ovvero causa vinta e rimborsi a chi spettano ?

Oneri ed onori non possono avere destinatari diversi.
E' evidente che ci siano opportune distinzioni in base alla natura del "vantaggio/rimborso" conseguito.
Si trattasse di una somma è giocofacile l'amministratore la accrediti al precedente proprietario.
Se è un vantaggio od un bene che resta indiviso al Condominio...tutto un altro paio di maniche.
 

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