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Ollj

Ospite
Che il terrazzo sia calpestabile é una cosa, da imputarsi alla sua struttura (sopportare il peso); che la calpestabilità sia possibile, in assenza di piastrellatura, è cosa diversa. Se il terrazzo è praticabile/calpestabile, ciò non significa che lei lo possa utilizzare, senza danno, mancanti le piastrelle (anzi). Se lo vuole utilizzare: deve esser certo di non arrecare danno ed un modo, più sicuro per farlo, è che vi sia una piastrellatura.
 
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Ollj

Ospite
Parerebbe quindi che a meno che le riparazioni non si siano rese necessarie per colpa del proprietario del lastrico, le spese conseguenti devono essere ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c.
Se vi è colpa e danno cagionato si ha un'ipotesi differente: resp. extracontrattuale ex art.2043 Cc e ciò prescinde dalla titolarità del diritto esclusivo sul terrazzo.

Quando invece ciò non ricorre, andranno distinte le spese in considerazione della loro funzione e solo quelle atte a garantire la copertura ed impermeabilità dell'immobile potranno ripartirsi ex art.1126 Cc. Le altre (e tra queste quelle attinenti alla funzione di uso del terrazzo = il calpestio ) andrano a carico integrale di chi utilizza il manufatto.

Cass. civile, sez. II del 2002 numero 2726
"Con riferimento al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, l'art. 1126 cod. civ. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini. A tale stregua, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti aquelle parti del lastrico solare del tutto avulse alla funzione di copertura (ad es. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti di lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 cod. civ."
 
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User_16144

Ospite
Alla fine stiamo dicendo che la pavimentazione è necessaria per la salvaguardia dell' impermeabilizzzazione. Possiamo anche dire che per una valida impermeabilizzazione ci vuole la pavimentazione, non basta la presenza della guaina. Ma, l'impermeabilizzione serve ai condomini sottostanti, non al proprietario del terrazzo; per questa ragione il condominio deve partecipare alla spesa della pavimentazione (1/3 2/3) se vuole avere una impermeabilizzazione efficiente. In altre parole la pavimentazione è parte integrante dell' impermeabilizzazione.
 
O

Ollj

Ospite
Possiamo anche dire che per una valida impermeabilizzazione ci vuole la pavimentazione, non basta la presenza della guaina.
Questo lo dice lei; molti tetti e terrazzi svolgono appieno la loro funzione pur privi di piastrellatura; ciò accade sopratutto quando non siano attribuiti in uso esclusivo ad alcuno e quindi non si provveda (logicamente) a rivestirli; le piastrelle hanno una funzione ben definita: consentire un miglior utilizzo dello spazio; le spese saranno pertanto a carico dell'utilizzatore (condòmino con diritto esclusivo).
Lei potrà pretendere il concorso del Condominio dimostrando che la piastrellatura ha una funzione diversa e a vantaggio del Condominio tutto
 
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