reddish

Nuovo Iscritto
siamo otto condomini e abbiamo iniziato una causa contro un esterno.

due condomini si sono chiamati fuori dalle spese legali con un atto di notificazione.

uno di questi due ha venduto l'appartamento.

il nuovo proprietario, a voce e in presenza di testimoni, era stato già avvisato della causa civile: le nostre informazioni gli hanno permesso di abbassare l'importo per l'acquisto.

io, da amministratore (non appena il vecchio inquilino me l'ha notificato tramite raccomandata), gli ho spedito tutti i verbali dell'anno 2011 al fine di illustrargli meglio la situazione attuale. in attesa di chiarimenti, invece, mi invia un atto di notificazione con cui vorrebbe tirarsi fuori dalle spese legali.

se ben ricordo di aver letto e se nn sbaglio, il nuovo proprietario nn potrebbe chiamarsi fuori e anzi, dovrebbe partecipare a tutte le spese.
tra l'altro, il vecchio inquilino nn ha comunicato nulla al nuovo proprietario (in forma scritta si intende).

mi sapreste aiutare. purtroppo non riesco a ritrovare quelle norme che ora mi sarebbero molto utili.

grazie
 

AVV GIORDANO MONICA

Nuovo Iscritto
generalmente, salvo diverso accordo delle parti, nei rogiti notarili è indicato che l'acquisto avviene "nello stato di fatto e di DIRITTO" in cui l'immobile si trova, per cui l'acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi del vecchio proprietario, anche senza previa informazione scritta...
 

raflomb

Membro Assiduo
due condomini si sono chiamati fuori dalle spese legali con un atto di notificazione.

uno di questi due ha venduto l'appartamento.

La regola è che le spese di soccombenza alla causa condominiale sono a suo carico, così almeno farebbero ritenere le sentenze della Cassazione più recenti per quello che attiene la ripartizione delle spese tra acquirente e venditore, in cui conta il momento in cui sorge l'obbligazione al pagamento.

Infatti con l'acquisto dell'appartamento, il nuovo condomino ha assunto anche diritti ed obbligazioni dell'ex proprietario.

Si potrebbe obiettare affermando che nei rogiti è spesso inserita una clausola di rito, che recita più o meno così:

Il venditore garantisce la proprietà dei locali venduti, nonchè la loro libertà da privilegi, liti pendenti, ipoteche, ecc.

Ma una clausola del genere sembra far riferimento a liti pendenti in merito alla titolarità dei diritti sull'appartamento da parte del venditore e non a cause condominiali in corso. E' comunque, anche se nel rogito si fosse fatto specifico riferimento a liti relative alle spese condominiali, l'acquirente dorebbe comunque pagare, salvo poi rifarsi sul venditore per la solidarietà di cui all'art.63 disp.att.cod.civ.

Però da quello che si legge nel post di reddish sembrerebbe che il venditore si sia dissociato dalla causa, pertanto ne consegue che il nuovo condomino, salvo esppressa manifestazione di adesione alla causa, ne sia fuori in quanto subentra nella posizione del dissociato.
 

reddish

Nuovo Iscritto
generalmente, salvo diverso accordo delle parti, nei rogiti notarili è indicato che l'acquisto avviene "nello stato di fatto e di DIRITTO" in cui l'immobile si trova, per cui l'acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi del vecchio proprietario, anche senza previa informazione scritta...

quindi non paga?


grazie a tutti per le risposte. cmq cercherò meglio e vedrò di ritrovare quel'articolo e lo presenterò online.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Non è esatto scrivere "non paga".

Esattamente il punto della questione è che per il condòmino dissenziente "il pagamento è sospeso" fino al termine della causa.

In altre parole più semplici, se ad esempio un terzo vuole dei soldi dal condominio, e il condominio resiste in causa, un condòmino può escludersi dalle spese del contenzioso fino alla sentenza del giudice.

Ma se alla fine se il condominio perde, gli effetti negativi (ossia i soldini che deve avere il terzo e gli oneri legali dovuti dal condominio che ha perso la causa) ricadono anche sul condòmino che si è escluso.
 

raflomb

Membro Assiduo
Ma se alla fine se il condominio perde, gli effetti negativi (ossia i soldini che deve avere il terzo e gli oneri legali dovuti dal condominio che ha perso la causa) ricadono anche sul condòmino che si è escluso.

Se si è dissociato formalmente dalla lite, non dovrà pagare l'aggravio delle spese legali di soccombenza, ma solo l'importo capitale, che dissociandosi avrebbe già dovuto pagare in quanto non ha condiviso la causa.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Per altri approfondimenti su questo argomento ti lascio questo link:
La Community AziendaCondominio; dissenso del condomino alle liti
 

reddish

Nuovo Iscritto
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

un attimo. nella questione delle spese ci sono circa 70 mila euro di danni (definiamoli così) che il terzo (un vicino del nostro condominio) vorrebbe che gli fossero pagati. poi ci sono le spese legali (nostro avvocato, altri avvocati, tribunale).

da quello che ho capito dalle leggi attualmente in vigore:
- se perdiamo, 70 mila euro vengono pagati da tutti (dissenzienti e non); le spese legali verrebbero addebitate solo a chi ha partecipato (indicando la sua volontà) alla causa e i dissenzienti saranno esclusi;

- se vinciamo, nn dovremmo più pagare i 70 mila euro e le spese legali (nostro avvocato) qualora non ci venissero rimborsate, verrebbero pagate da tutti (dissenzienti inclusi).

datemi questo ultimo chiarimento. controllerò il sito per altre info.

Grazie di tutto! :applauso:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Per capire la questione è necessario distinguere due ipotesi:

Se il condominio è convenuto (ossia un terzo fa causa al condominio, ed è necessario difendersi), allora i vantaggi e gli oneri della difesa andranno ripartiti su tutti i condòmini, a meno che il condominio non perda totalmente, nel senso se era meglio non difendersi perchè così, perlomeno, si risparmiavano le spese legali (Pertanto, solo se la causa è persa totalmente il condòmino dissenziente non ha alcun obbligo di contribuire alle spese legali, ma sarà tenuto a pagare quanto richiesto dal terzo).

Se, invece, il condominio è attore (ossia inizia la causa), allora il condòmino dissenziente sarà tenuto a pagare le spese legali in caso di vittoria, e, ovviamente, godrà anche dei vantaggi per ciò che riguarda la causa vinta.
 

reddish

Nuovo Iscritto
Per capire la questione è necessario distinguere due ipotesi:

Se il condominio è convenuto (ossia un terzo fa causa al condominio, ed è necessario difendersi), allora i vantaggi e gli oneri della difesa andranno ripartiti su tutti i condòmini, a meno che il condominio non perda totalmente, nel senso se era meglio non difendersi perchè così, perlomeno, si risparmiavano le spese legali (Pertanto, solo se la causa è persa totalmente il condòmino dissenziente non ha alcun obbligo di contribuire alle spese legali, ma sarà tenuto a pagare quanto richiesto dal terzo).

purtroppo noi siamo stati chiamati in causa per un fatto di servitù.
abbiamo risposto che nn intendiamo pagare e che quelle servitù erano state regolarizzate.

a sentire altri amici amministratori, io nn dovrei chiedere alcun centesimo ai dissenzienti ma dovrei farli comunque pagare se dovessimo vincere.
non é giusto che non paghino visto che ci stiamo difendendo e mi sembra anche giusto, come dice il terzo comma dell'art. 1132, che in caso di vittoria (e quindi di vantaggio per tutti i condomini), loro nn abbiano speso nulla.
non è democratico.

da quello che ho letto del 1132, l'articolo nn dice che i condomini nn devono pagare ma che sono invitati a farlo e, come segue nel secondo comma, devono chiedere un rimborso delle spese processuali in caso di soccombenza.

mi servirebbe altro materiale sulla prima parte di quest'ultima risposta: il 27 giugno ci sarà una nuova e definitiva assemblea sulla ripartizione delle spese e vorrei poter ribadire i miei concetti, cioè che in questo caso, visto che siamo coinvolti tutti, dobbiamo pagare tutti quanti.

spero di essere stato chiaro. non sono un perfetto conoscitore del diritto italiano.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto