Mau77

Nuovo Iscritto
Salve oggi ho ricevuto un avviso di pagamento per una causa persa dal condomino in cui abito che risale al 1997, io sono proprietario dal 2004 e la persona che lo ha venduto a me lo era dal 2000.Vorrei sapere a chi spetta il pagamento delle spese.Grazie mille a chi potrà aiutarmi.
 
U

User_3122

Ospite
Dovrebbe spettare a colui che era proprietario nel momento in cui è stata intentata la causa, ma, se lui non paga l'amministratore potrà chiedere la liquidazione della somma all'attuale proprietario che è tenuto al pagamento ma potrà rivalersi su chi era proprietario nel 1997......
A me così risulta, ma, per sicurezza, aspetta che arrivi il parere di un legale.....;)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
prima di rispondere occorerebbe verificare i verbali dell' epoca. Puo' essere che il proprietario non abbia aderito all' attivazione del contenzioso

Art. 1132.


Dissenso dei condomini rispetto alle liti.

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “(…) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.
Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previo azione legale
 

gas6

Membro Attivo
Scusami Ennio secondo te è valido lo stesso discorso se io acquisto un immobile dopo che vi è in corso un intimazione da parte dell' amministratore condominiale (in nome di tutti) nei confronti del vicino della casa adiacente?
Io prenderei la parte di chi mi ha venduto l' immobile?
Ti ringrazio.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il senso di questo quesito riguarda il momento sorge l' obbligo del nuovo proprietario di contribuire alle spese di condominio.

La Cassazione si è più volte pronunciata in merito a ciò, ma è con la Sentenza della Suprema Corte n. 6323 del 18.4.2003 che si ricostruiscono compiutamente i termini della questione.

Con detta sentenza i giudici hanno esaminato il problema della titolarità passiva dell’obbligazione per le spese di conservazione e godimento delle parti comuni ed hanno affermato che dette spese necessarie costituiscono l’oggetto dell’obbligazione propter rem e cioè che l’obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni, sorge al momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione della spesa, dato che ha funzione autorizzativa, rende soltanto liquido il debito del quale in sede di ripartizione, con la applicazione delle tabelle millesimali, viene determinata la quota di appartenenza di ciascun condomino, e quindi, in caso di compravendita, l’acquirente è tenuto alla spesa.

Nella motivazione i giudici della Suprema Corte, oltre quanto sopra dedotto, hanno evidenziato quindi, basandosi su precedenti decisioni, l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di conservazione e non della preventiva approvazione della spesa e della sua ripartizione che, in definitiva, è un atto di gestione. Si rammenta a tal proposito, che la delibera è un atto comunque facoltativo, mentre il pagamento dei contributi deliberati è un obbligo. Detta sentenza non fa altro che confermare un principio già in precedenza enunciato, che sostanzialmente afferma quanto sin qui esposto.

Pertanto, allo stato, si può concretamente affermare che, in caso di vendita di una unità immobiliare, le spese di conservazione dei beni comuni approvati antecedentemente alla vendita spettano all’acquirente, a meno che, al momento del rogito, il venditore non esibisca liberatoria (di norma redatta dall’Amministratore di condominio) in cui si dichiari che tutti i debiti, sino a quel momento, sono saldati e che non vi sono lavori in corso.

Infine è necessario ricordare che in caso di alienazione dell’unità immobiliare, dal momento che il condominio viene a conoscenza del trasferimento, l’acquirente acquista lo status di condomino e , quindi, solo lui è legittimato a partecipare alle assemblee e far valere le proprie ragioni connesse al pagamento dei contributi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Scusami Ennio secondo te è valido lo stesso discorso se io acquisto un immobile dopo che vi è in corso un intimazione da parte dell' amministratore condominiale (in nome di tutti) nei confronti del vicino della casa adiacente?
Io prenderei la parte di chi mi ha venduto l' immobile?
Ti ringrazio.

Si chi acquista subentra nei diritti e doveri del venduitore salvo il suo diritto di rivalsa se pattuito che dette spese rimanessero a carico del venditore
 

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