il comma 1 dell'art. 887 c.c. stabilisce, che se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all'art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:
1. quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l'onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti);
2. quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sarà onerato di tutte le spese;
3. quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico.
Dalle foto postate io vedo un muretto in pietrame a contenimento di un pendio molto accentuato; a valle del muretto il terreno sembra semipianeggiante.
In ogni caso le opere sul terreno franoso non hanno alcuna attinenza con il servizio di distribuzione del gas.
Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all'art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:
1. quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l'onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti);
2. quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sarà onerato di tutte le spese;
3. quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico.
Dalle foto postate io vedo un muretto in pietrame a contenimento di un pendio molto accentuato; a valle del muretto il terreno sembra semipianeggiante.
In ogni caso le opere sul terreno franoso non hanno alcuna attinenza con il servizio di distribuzione del gas.
Ripeto avete bisogno di un tecnico per verificare che il movimento franoso non sia dipendente dalla installazione dei bomboloni."Ogni spesa di installazione, sbancamento e interramento, opere murarie, impianti idraulici e/o elettrici, pratiche amministrative ed eventuali imposte, e comunque ogni spesa necessaria all'avvio del servizio comune viene divisa in parti eguali dai contraenti, secondo quote di pari importo relative alle singole unità immobiliari utilizzatrici (singole utenze e contatori). Egualmente in parti eguali sarà divisa in futuro ogni spesa finalizzata alla manutenzione dell'impianto e ulteriori eventuali spese per pratiche amministrative ed eventuali imposte"