Quando uno si accinge a scrivere un testamento dovrebbe sapere che non può dare disposizioni completamente a suo piacere. Il c.c. italiano protegge la moglie, i figli (di qualsiasi tipo: coniugali, extraconiugali, adottati ecc...) ed i mancanza di questi, se ancora viventi, i genitori. Queste persone sono i legittimari, cioè eredi legittimi protetti da una quota del valore di patrimonio caduto in successione. Non è, come si legge nei libri dell'ottocento, che un genitore possa diseredare un figlio a favore di altri. Il testante, a secondo della situazione famigliare al momento della sua morte, può disporre come vuole di una parte minoritaria dei suoi beni (quota disponibile): tutto il resto è già "prenotato".
-Caso A) 1/3 al coniuge superstite; 1/3 al figlio unico; 1/3 quota disponibile
-Caso B) 1/4 al coniuge superstite; 1/2 ai figli da dividere i parti uguali indipendentemente dal loro numero; 1/4 quota disponibile
-Caso C) 1/2 al figlio; 1/2 quota disponibile
-Caso D) 2/3 ai figli da dividere i parti uguali indipendentemente dal loro numero; 1/3 quota disponibile
-Caso E) 1/2 al coniuge superstite; 1/4 agli ascendenti (se due divideranno in parti uguali); 1/4 quota disponibile
-Caso F) 1/2 al coniuge superstite; 1/2 quota disponibile
-Caso G) 1/3 agli ascendenti (se due divideranno in parti uguali); 2/3 quota disponibile
-Caso H) no coniuge superstite; no figli; no ascendenti = 100% quota disponibile
Ovviamente chi scrive il testamento può non rispettare le quote previste, per cui i legittimari per vedere riconosciuta la loro parte dovranno ricorrere al giudice a meno che non intervengano accordi extragiudiziali. Alcune volte i legittimari (sopratutto le figlie) per una forma di rispetto delle volontà del testante (di solito il padre) accettano le sue disposizioni e non ricorrono al giudice. Per il resto c'è molta litigiosità.