A pagina 15 della guida sulle ristrutturazioni edilizie è scritto:
".....Come si può perdere la detrazione
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato
dagli uffici, quando:
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se
obbligatoria
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato
effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del
versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita IVA
o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da
quella che richiede la detrazione
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative
agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal
diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle
suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28
dicembre 2000, n. 445).
Se cambia il possesso
Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto
prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). "
Quindi la detrazione fiscale non si perde conferendo per locazione o per comodato la detenzione dell'immobile.
(Mi sembrava strano il contrario!)