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Concordo. Salvo "patto contrario" sottoscritto tra le parti, la sostituzione di parti primarie di un impianto (manutenzione straordinaria) è a carico del locatore; mentre le riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c., quelle dovute non a vetustà o a caso fortuito, ma a deterioramento, come appunto nel caso di specie, derivato dall'utilizzo delle cose, rientrano nell'ordinaria amministrazione e quindi a carico del conduttore.Secondo il mio parere è una spesa di normale manutenzione per cui dovrà sostenerla l'affittuario.
Perfettamente d'accordo.... Salvo "patto contrario" sottoscritto tra le parti, ....
e se invece mio inquilino in 3 anni non ha mai fatto ne manutenzione ne controllo fumi...e ora la caldaia si rompe? chi paga?Perfettamente d'accordo
Secondo il mio parere, chi non esegue la normale manutenzione sarà anche responsabile delle eventuali conseguenzee se invece mio inquilino in 3 anni non ha mai fatto ne manutenzione ne controllo fumi...e ora la caldaia si rompe? chi paga?
Giusto. Semprechè sia dimostrabile la mancata m.o. da parte del conduttore.Secondo il mio parere, chi non esegue l'ordinaria manutenzione sarà anche responsabile delle eventuali conseguenze
il libretto della caldaia l'ho io...elei si è guardata bene dal chiederlo... il tecnico l'ha chiamata piu volte...nessuna risposta...Giusto. Semprechè sia dimostrabile la mancata m.o. da parte del conduttore.
http://www.casa24.ilsole24ore.com/a...biata-spese-locatore-080124.php?uuid=AaAzrtkE
non solo ma poichè risultata morosa per gas rimasto staccato per 8 mesi per poi essere riattivato con altro operatore a nome del figlio che non è intestario del contratto di affitto...ah...io denunciata per 23/2011 all'Agenzia delle Entrate...mi paga 153.75 euro mese di affitto perche per un solo anno non ho dichiarato ...quindi evaso in totale 3600 euro in 3 anni...se potete aiutateci su discussione denunciati 23/2011....grazieil libretto della caldaia l'ho io...elei si è guardata bene dal chiederlo... il tecnico l'ha chiamata piu volte...nessuna risposta...
Concordo. Salvo "patto contrario" sottoscritto tra le parti, la sostituzione di parti primarie di un impianto (manutenzione straordinaria) è a carico del locatore; mentre le riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c., quelle dovute non a vetustà o a caso fortuito, ma a deterioramento, come appunto nel caso di specie, derivato dall'utilizzo delle cose, rientrano nell'ordinaria amministrazione e quindi a carico del conduttore.
Tutto comunque, come già detto, dipende dal contenuto del contratto di locazione.
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