Sandro Ruzzon

Membro Attivo
salve a tutti, vengo subito al dunque... sono in affitto dal 2004, tutto in regola, e fino al 2008 mi arrivava regolarmente dall'amministratore le spese per la mia parte da versare su conto corrente. Dal 2009 hanno cambiato amministratore e da allora non ho più ricevuto nulla fino a pochi giorni fà. Ho un bel pò di soldi da pagare,data la somma degli anni pregressi..
Una tra le tante domande che vorrei porre è la seguente: come mi devo comportare in questo caso? sono stato io ad avere poca cura nell'informarmi oppure è una "colpa" da attribuire al propritario, visto che i bilanci li ha ricevuti regolarmente stando alle sue dichiarazioni, e non mi ha mai comunicato nulla in questi anni? Grazie
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
Il fatto che non ti siano arrivate comunicazioni né dalla proprietà né dell'amministratore di condominio non è una circostanza decisiva che ti esime dal pagamento.
Si tratta infatti di debiti scaduti che devono comunque essere pagati (il termine di prescrizione è di 5 anni). In difetto di una costituzione in mora, al massimo non saranno dovuti gli interessi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
sono in affitto dal 2004 (punto primo : Lei è un inquilino) fino al 2008 mi arrivava regolarmente dall'amministratore le spese per la mia parte da versare su conto corrente. Dal 2009 hanno cambiato amministratore e da allora non ho più ricevuto nulla fino a pochi giorni fà. Ho un bel pò di soldi da pagare,data la somma degli anni pregressi..
Una tra le tante domande che vorrei porre è la seguente: come mi devo comportare in questo caso? sono stato io ad avere poca cura nell'informarmi oppure è una "colpa" da attribuire al propritario, visto che i bilanci li ha ricevuti regolarmente stando alle sue dichiarazioni, e non mi ha mai comunicato nulla in questi anni? Grazie

Sicuramente la responsabilità è imputabile al locatore: lei infatti è tenuto a pagare le spese al locatore non all'amministratore condominiale ( salvo che questi operi privatamente anche come delegato del locatore nel qual caso Lei dovrebbe avere ricevuta una comunicazione scritta in tal senso )
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
penso che non essendoti informato tempestivamente adesso non puoi dolerti della spesa. al massimo puoi chiedere al proprietario una rateizzazione.
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
Spese Condominiali Pervenute con Ritardo

Gentile Signore

La Mia e' Una Risposta da Privato Cittadino e quindi NON Professionista :
Per Sua Stessa Ammissione, Lei dice : e' andato tutto bene fino al 2008, quindi e' ben cosciente, che sono di SUA Spettanza oltre al Canone ,Le spese di Condominio Ordinarie quali Riscaldamento , Ascensore ,Pulizia Scale, ect ect ,,, Mi scusi, MA e' Palese ( Per Non dire Normale :confuso:ed Ovvio)che dopo 3 anni abbondanti, Lei debba UN MUCCHIO:soldi: di Soldi al Proprietario Gli "Oneri Accessori" che Figurano di Sicuro nel Suo Contratto di Affitto, sono appunto Le Spese Condominialie le utenze, e Per Legge da Piu' di qualche Anno, Se NON Vengono Pagati dal'Inquilino, sono Considerati al Pari della Morosita' Del Canone..!
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
a lei il dovere di pagare le spese condominiale che le spettano, al proprietario l'obbligo di richiederle, ciao adimecasa:daccordo: sempre dietro delle pezze giustificative
 

Sandro Ruzzon

Membro Attivo
mi spiega meglio sta cosa? cosa significa
( salvo che questi operi privatamente anche come delegato del locatore nel qual caso Lei dovrebbe avere ricevuta una comunicazione scritta in tal senso )
? (mai ricevuta nessuna comunicazione,ne dal vecchio amministratore ne tantomeno da questo)
ma io le spese a chi le devo pagare alla fine della fiera? versarle sul conto corrente del condominio come fino al 2008, oppure al proprietario? non ci capisco più nulla.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Lei le deve pagare al locatore. Se questi delega qualcuno che amministra le sue proprietà per effetto di una delega che il locatore gli ha conferito lei le paga a questo delegato che potrebbe coincidere con l'amministratore .

Esempio:
Io Rossi ennio devo pagare le spese condominiali a Verdi (proprietario). Ma se Verdi mi comunica per scritto : guarda che ho incaricato il geom Bianchi ( che è pure per coincidenza amministratore del condominio ) di fare i miei interessi Lei è tenuto a pagare il geom. Bianchi ( ma non perchè è l' aministratore condominiale, ma perchè sta agendo come professionista particolare di Verdi ).
Se invece Verdi non mi comunica nulla ignoro le richieste del geom Bianchi e verso direttamente a Verdi
Mi sono spiegato?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Spese parti comuni, l'amministratore può chiedere il pagamento soltanto al proprietario

(18/06/2009)

Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 16 febbraio 2007
L'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 c.c. e 63 disp. attuaz., di riscuotere pro quota ed in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea le spese e i contributi per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari

Aggiunto dopo 5 minuti :

una bella sorpresa per lei:
Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore si prescrive nel termine di due anni

Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2006, n. 8609


Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, in quanto tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 c.c., ed è, applicabile agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, trascendendo quest'ultima il mero regime vincolistico.

È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 841 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori posti a carico del conduttore (art. 9, legge n. 392 del 1978) si prescrive nel termine di due anni, non sussistendo, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 2948 n. 3 c.c., che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del credito per le pigioni delle case, trattandosi di situazioni non omologhe, in quanto il credito per oneri accessori ha ad oggetto somme di importo variabile in relazione alla concreta erogazione dei servizi e la relativa spesa è confortata da una specifica documentazione, ed, inoltre, la fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall'esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve.
 

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