PetShopGirl

Nuovo Iscritto
Conduttore
Buongiorno e un caro saluto a tutti:fiore: .
Ho stipulato un contratto d'affitto 4+4 in cui non c'è alcuna voce specifica sulle spese condominiali. Non vivo in un appartamento, ma in una frazione di casa in cui c'è un posto auto interrato in comune con altre 3 abitazioni (di proprietari) e un lampione esterno.
Cioè si cita che sono a mio carico le spese esistenti/insorgenti mie, che sono interamente a carico ovviamente, ma non si fa alcuna citazione sulle spese condominiali (Enel, quindi), né mensili, né annuali, né a chi si dovrebbe pagarle.
E' normale? Non si mette mai in un contratto la voce delle "spese in comune" e indicativa cifra annuale e che sono specificatamente a carico dell'inquilino?

:)
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
In tal caso fa fede quanto stabilito dal Codice Civile. Dovrai pagare le spese ordinarie di mantenimento e i consumi relativi alle parti comuni per i millesimi di tua competenza.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Art. 9 Legge 392/78 Oneri accessori.-
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.

Art. 1576 c.c. Mantenimento della cosa in buono stato locativo.-
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie [c.c.1575, n.2, 1583]eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del CONDUTTORE [c.c. 1577, 1621, 2764 ]. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, SALVO PATTO CONTRARIO, a carico del conduttore.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
non ti preoccupare, quando faranno delle spese che rientrano nelle parti comuni si faranno sentire, sia per riscuoterle che per deliberarle, ciao
 

dolly

Membro Senior
Professionista
non ti preoccupare, quando faranno delle spese che rientrano nelle parti comuni si faranno sentire, sia per riscuoterle che per deliberarle, ciao
Ma @PetShopGirl è inquilino/a. Pertanto, sono di sua competenza solo le spese di ordinaria manutenzione (salvo patto contrario sottoscritto tra le parti); ad es. anche le spese di amministrazione o quelle per la polizza condominiale sono a carico della proprietà (sempre, ovviamente, salvo patto contrario).
http://www.sicet.it/pages/condominio/oneri_accessori_sicet.htm
:) ;)
 

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