gaio78

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salve,la situazione è questa,è circa 1 anno e mezzo che non paga le spese di condominio,adesso l'amministratore vorrebbe che queste spese fossero spalmate tra noi condomini,quello che chiedo io,è una cosa che per legge può fare senza l'approvazione unanime di noi condomini?:soldi:
 

Alessia Buschi

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A mio parere no, l'amministratore deve rivolgersi alla cooperativa/costruttore e intimargli di pagare le quote condominiali a lui spettante, così come farebbe a qualsiasi altro condomino e ove non riscuotesse, fargli decreto ingiuntivo.
Comunque bisogna vedere quanti sono gli appartamenti invenduti e quanto vanno ad incidere sulle quote, certo è che 1 anno e 1/2 sono tanti. Cosa dice il rogito e/o il regolamento di condominio in proposto?
 

gaio78

Nuovo Iscritto
nel rogito non è specificato che il costruttore non paghi le quote.Le spiego meglio il discorso degli invenduti.Abitiamo in un condominio a ferro di cavallo che è suddiviso in 3 condomini diversi,nella mia ala ci sono 2 invenduti mentre nell'altra ala ci sono ben 6 invenduti,quello che vorrebbe fare lui è far pagare le quote di entrambe le ali a tutti i condomini non tenendo di conto che siamo 2 condomini separati.
c'è una legge che glielo impedisce o siamo alla mercè di questo personaggio?
 

Alessia Buschi

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Se non è specificato nè sul rogito, nè sul regolamento di condominio, la cooperativa/consorzio non può esimersi dal pagamento delle quote condominiali.
Art. 63 cc.:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonstante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
La cooperativa/costruttore se ci sono degli immobili invenduti, è e rimane fino a totale vendita di tutti gli immobile proprietaria e di conseguenza condomina.
 

Alessia Buschi

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Professionista
Allora la cosa si fa difficile, nel senso che l'amministratore per ripianare le perdite si rifà intanto sui condomini, attuerà la pratica di messa in coda dei creditori della cooperativa e solo dopo aver recuperato le somme dovute, le riaccrediterà pro-quota a voi condomini.
In bocca al lupo :fiore:
 

titty68

Nuovo Iscritto
il costruttore è obbligato a pagare le quote invendute anche se non utilizza il bene in quanto proprietario di tali appartamenti, guardati art 1118 del codice civile
 

Alessia Buschi

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Professionista
Ciao titty68,
su questo siamo d'accordo tutti, ma se come dice Gaio78, il costruttore è in fase di concordato fallimentare, nè l'art. 63 e l'art. 1118 l'obbligheranno a pagare, saranno solo costrettia pagare per le quote non versate dal costruttore ed a mettersi in fila ed aspettare per la riscossione del loro credito. :daccordo:
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Ammesso che riescano a riprendere qualcosa. Nell'insinuazione in un fallimento i primi ad essere risarciti sono i prestatori d'opera (operai, impiegati, contributi previdenziali) poi vengono i fornitori che vantano fatture insolute.........poi vengono i condomini!!!!:???:
 

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