Se non è specificato nè sul rogito, nè sul regolamento di condominio, la cooperativa/consorzio non può esimersi dal pagamento delle quote condominiali.
Art. 63 cc.:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonstante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
La cooperativa/costruttore se ci sono degli immobili invenduti, è e rimane fino a totale vendita di tutti gli immobile proprietaria e di conseguenza condomina.