masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Salve a tutti ho in locazione un appartamento. È stato fatto un accordo tra proprietario e inquilino secondo il quale tutte le spese condominiali sono a carico dell'inquilino ad eccezione delle spese straordinarie. accordo preso in quanto è stato abbassato il canone annuale agli inquilini. L'amministratore invece sostiene che metà condominio relativo al suo compenso deve essere pagato dagli inquilini e l'altra metà dai proprietari. È vera questa legge? Mi aiutate a capire per favore? Grazie mille a tutti.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Le spese condominiali vengono addebitate interamente al condomino, che deve pagarle al Condominio.
Il Condominio (e il suo amministratore) sono estranei ai rapporti intercorrenti tra un condomino e il suo inquilino.

Ciò detto, occorre considerare quale tipo di contratto di locazione stipulerai.

Se sarà un contratto "libero" 4 anni + 4, la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore può essere stabilita liberamente dalle parti. Quindi è regolare l'accordo che hai fatto col tuo inquilino.

Se invece stipulerete un contratto concordato, la ripartizione deve rispettare un'apposita tabella ministeriale.
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Uva la tua risposta non è pertinente scusami. Chiedo se c'è una legge che stabilisce la ripartizione a metà tra inquilino e proprietario.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Chi paga le spese per il compenso dell'amministratore e dell'assicurazione? Il proprietario o l'inquilino?

La domanda che ci siamo posti nel titolo è quella che tantissimi condomini (proprietari e conduttori) si pongono molte volte e spesso riversano nel nostro forum.

In tempi di crisi, poi, addossare in tutto o in parte ad un altro una spesa è considerata un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Dell'argomento ne parlammo all'inizio dell'anno e adesso lo riprendiamo con alcune indicazioni giurisprudenziale per rendere, se possibile, il quadro un po' più chiaro.

Che cosa dice la legge in merito alla ripartizione delle spese per il compenso dell'amministratore di condominio e per l'assicurazione dello stabile tra proprietario ed inquilino?

.......................

In modo chiaro e diretto nulla.

Le norme di riferimento sono quelle contenute nel primo e secondo dell'art. 9 legge n. 392/78, che recitano:

Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.


Il resto lo apprendiamo dalla giurisprudenza che, anche sporadicamente ma in modo sostanzialmente uniforme, ha escluso che tali spese possano essere addebitate al proprietario.

Leggiamo qui di seguito le massime delle sentenze che abbiamo reperito in merito alla suddivisione di queste spese tra i soggetti interessati.

Trib. Roma 13 luglio 1992, in Giust. civ. 1993, I,1927

Il conduttore non è tenuto al rimborso delle spese relative al compenso dell' amministratore ed alla assicurazione dello stabile sia perché non comprese nel tassativo elenco dell'art. 9 comma 1 l. 27 luglio 1978 n. 392, sia perché aventi origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni, per le prime, ed in quanto effettuate per garantire la conservazione delle situazioni dominicali per le seconde.

Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6

Le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo.

Cass. 11 novembre 1988 n. 6088, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 11

Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell' amministratore ed il concorso delle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore -, salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art. 79, comma 1).

Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto e, quindi, a prestare i relativi servizi.

Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell' amministratore ed il concorso delle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore -, salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art. 79, comma 1).

Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto e, quindi, a prestare i relativi servizi.
SE ti interessa la Tabella:
Ripartizione Spese Proprietario e Inquilino Tabella Confedilizia Sunia-Sicet-Uniat 2014
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie Alberto. Per inciso ti segnalo la doppia esposizione del contenuto della sentenza di cassazione.
Relativamente alla quale , qualche problema di interpretazione rimane.
Mi riferisco al "salvo patto contrario" da valutarsi alla stregua del... Ecc.
Seguito poi da "Del pari deve ritenersi escluso...."

Non si capisce quindi se debba ritenersi escluso ogni patto contrario.

Nella sostanza io riterrei che pattuire che il compenso dell'amministratore, sia a carico del conduttore, non costituisca un indebito vantaggio del locatore, considerando che di fatto e una spesa di gestione/ ripartizione necessaria e a volte obbligatoria.
Quanto alla assicurazione Rc e globale fabbricato, do per scontato essere a beneficio del proprietario.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Nella sostanza io riterrei che pattuire che il compenso dell'amministratore, sia a carico del conduttore, non costituisca un indebito vantaggio del locatore, considerando che di fatto e una spesa di gestione/ ripartizione necessaria e a volte obbligatoria.
Concordo con te.
Quanto alla assicurazione Rc e globale fabbricato, do per scontato essere a beneficio del proprietario.
Io direi a carico del del proprietario. L'interesse dell'inquilino penso che sia marginale, gli basta cercare un altro alloggio. Il proprietario invece può rimetterci la casa, in caso di sinistro rilevante. E se manca l'assicurazione ...sono dolori.
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Chiari basty e alberto era quello che volevo sapere infatti. Vi allego pertanto la ripartizione fatta dall'amministratore secondo la quale 6 mesi relativi al suo operato sono a mio carico e gli altri 6 a carico degli inquilini. Che ne pensate? E' così? Ah dimenticavo alla mail di spiegazione riguardante la ripartizione sopra citata l'amministratore risponde come segue:
"Buongiorno Dottore,
Grazie a Lei sempre per la collaborazione.
In questo condominio la modalità di ripartizione delle spese amministrative adottata è quella di suddividere detta tra inquilino e proprietario al 50 %. Giuridicamente sarebbe un costo tutto a carico della proprietà, o secondo il nuovo orientamento solo a carico dell'inquilino per il 10 %".
 

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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
.... se l'inquilino non fa storie, oppure se questa consuetudine è anche inclusa nel contratto, nulla da eccepire.

Però la risposta dell'amministratore è priva di fondamento. (imho)
Lui non ha titolo per ipotizzare alcuna suddivisione tra locatore e conduttore, specie non conoscendo le condizioni contrattuali intercorse.
Poi dubito che giuridicamente si possa affermare essere un costo tutto a carico della proprietà, contraddetto da tra l'altro dal "nuovo orientamento"; vero comunque sia invalsa anche la frequente prassi di adottare quel 90%-10% stabilita dalla legge 392/78 (equo canone) , che però è riferita alle spese di portineria: è opinabile sia assimilabile anche all'amministratore.
Che poi quelle voci di spesa siano usualmente classificate come spese di proprietà in tutti i consuntivi, non autorizza a rispondere automaticamente che non restino, in toto o in parte, a carico dell'inquilino.
 

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