Alessia Buschi

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Aspetta Condobip, pensa si sia perso un pochino il filo del discorso.
Ale1977 non ha approvato il regolamento di condominio, tant'è che ancora deve rogitare (tra pochi giorni).

Quando 2 anni fa ha firmato il compromesso, il Regolamento non era ancora stato stilato, quindi fatto successivamente. Ora che andrà a rogitare, si troverà ad accettare la clausola vessatoria che il costruttore non si farà carico delle spese condominiali per gli appartamenti invenduti.
Quindi lui chiede se, visto che rogiterà a breve, deve per forza accettare anche il regolamento.
 

condobip

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Quando ho scritto il mio messaggio non avevo ancora letto che deve firmare il rogito tra pochi giorni, perchè non era ancora inserito
Lui potrà obiettare che i termini dell'accordo preliminare sono differenti da quanto scritto sul rogito e non procedere alla stipula chiedendo anche eventuali danni.
 

Alessia Buschi

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Oppure, visto che il preliminare è antecedente e come giustamente dici tu, differente, far modificare la clausola vessatoria.
 

condobip

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ale1977

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Non avevo ancora letto che il rogito è ancora da sottoscrivere, vedi i miei messaggi precedenti

Ok, tutto chiarito ora :)
Quindi ricapitolando, non sono costretto ad accettare questa clausola al rogito?
Se faccio riferimento al fatto che sul preliminare non c'era alcun riferimento, sicuramente mi verrà risposto che è normale perchè il regolamento condominiale non poteva ancora esserci.
Chi stabilisce che questa è una clausola vessatoria? C'è qualche sentenza a riguardo?
Se non l'accetto, che succede?
Grazie per le risposte.
 

condobip

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Se non l'accetti potrai, secondo il mio parere, chiedere i danni, l'avevo già scritto, forse non l'hai notato :)
Per quanto riguarda la clausola vessatoria;

L'esonero delle spese condominiali per il costruttore e per le unità immobiliari invendute, se contenuto in un regolamento "contrattuale" da tutti sottoscritto al momento del rogito è legittimo.

La Cassazione ha però ribadito che simile liberatoria diventa vessatoria quando è per un periodo illimitato, ha infatti indicato che può raggiungere una durata massima di due anni.

Nel Codice è stato introdotto l'Art. 1469ter cc. Accertamento della vessatorietà delle clausole:
..... Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari [1341, 1342] predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista (costruttore) l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Comunque essendo il costruttore un "condómino fino alla completa vendita di tutte le unità immobiliari:
L'art. 1123 c.c., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime.

Sul punto la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: "L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio è "propter rem", essendo strettamente connessa alla contitolarità del diritto di proprietà che i partecipanti alla comunione hanno su di esse, con la conseguenza che deve presumersi l'efficacia reale anche della clausola del regolamento di condominio, di natura contrattuale, con cui la singola unità immobiliare venga esonerata, in tutto o in parte, dal contributo nelle spese stesse - salvo che dalla clausola non risulti la inequivoca volontà di concedere l'esenzione solo a colui che, in un determinato momento, sia proprietario del bene e deve quindi ritenersi che detta clausola sia operante anche a favore dei successori, a titolo universale o particolare, del condomino in favore del quale l'esenzione era stata prevista"( Cass. sez. 2, n. 6844 del 16.12.1988).
http://www.condomini.altervista.org/EsoneroSpeseCostruttore.htm
 

ale1977

Membro Attivo
Ok, grazie per l'esaustiva risposta.
Quindi andrà a finire che in seguito alle mie obiezioni, verrà aggiunto il limite di tempo a due anni e a quel punto, a quanto pare, non potrò più appellarmi a niente perché la clausola non sarà più vessatoria (secondo quanto stabilito dalla Cassazione) e mi troverò alla fine costretto comunque a pagare anche per altri appartamenti...
 

SILVANDOS

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ale1977 una domanda: ma stai comprando casa a Torino da un costruttore chiamato XXXXXX?
perchè la tua storia è identica alla mia....
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
ci sono spese che il costruttore è esonerato e ci sono spese che è obbligato a pagare, posso evidenziarne qualcuna per esempio, il consumo della acqua, la pulizia delle scale, il consume dell'energia elettrica o del riscaldamento se centralizzato, la manutenzione dell'ascensore e così via, altre invece compete anche il costruttore come il costo dell'amministratore, l'assicurazione dello stabile, la manutenzione del giardino, la pulizia del corsello ai box, ciao:stretta_di_mano:
 

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