Attenzione che dal 2007 la giurisprudenza ha preso delle decisioni che si discostano ed anche di parecchio per quanto riguarda le scale e l'ascensore condominiali suddividendi quelle che sono spese relative all'impianto che si devono suddividere per millesimi di proprietà e quelle di utilizzo ed esercizio quali corrente e primaria manutenzione ordinaria secondi il criterio del 50% per mm di proprieta ed il 50% per l'altezza dei piani come indicato dal guru precedentemente sempre che nel regolamento condomi niale e/o negli atti di acquisto sia specirficato diversamente.
Il ritorno al piano secondo il mio parere è una modifica/intervento tecnico strutturale e come tale da ripartire per millesimi di proprietà permettendomi di contraddire il parere del nostro simpatico guru e che ora mi scannerà sicuramente.
Approfitto per segnalarle un link dal quale desumere la normativa, vedi il capitolo "Spese" che ti riporto più avanti
trovi dei precisi riferimenti che mi sembrano inequivocabile.
ascensore
8) Proprietari dei locali al piano terreno.
Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo.
Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273.
Il proprietario di unità immobiliari sue al piano terreno o aventi accesso separato mediante scala in proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni, limitatamente a quella parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell 'art. 1124 cod. civ., in ragione del valore del piano o della porzione di piano: non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese ripartite, in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.
Trib. civ. Monza, 12 novembre 1985.
L'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti.
Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16marzo 1989.
10) Sostituzione.
La sostituzione di ascensori usurati e non più agibili con ascensori nuovi, anche di tipo e marca diversi, conformi alle nuove tecniche, non costituisce innovazione poiché le cose comuni oggetto delle modifiche (strutture del vano ascensore e locali annessi, cabina) non subiscono alcuna sostanziale trasformazione e conservano la loro destinazione strumentale al servizio, anche se si realizzano mutamenti alla loro conformazione.
Corte app. civ. Milano, sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1983.
11) Spese
In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli arti. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.
Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499.
Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra.
Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859.
Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore, ossia della comodità, vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all’impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell’argano e del motore dell’ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali).
Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357.