A questo punto, vorrei essere certo, prima di intraprendere un'azione legale quasi da solo, che almeno il 60/70 % giochi a mio favore.
Ieri avevo dato lettura fugace e non avevo colto tal domanda.
La questione, per come hai descritto i fatti, ti vedrebbe "vincitore" qualora tu volessi impugnare l'eventuale delibera di approvazione della nuova Tabelle Millesimale di proprietà alla luce di quanto rilevabile sia nella normativa attuale che nella giurisprudenza di merito anche
antecendente alla modifica/riforma legislativa del 2012.
A titolo esemplificativo complessivo vale la sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite del 9 agosto
2010, n. 18477 dove si fece una ampia disamina degli sentenze precedentemnte succedutesi e si espresse giudizio sulle massime in contrasto
Nello specifico il passo che potrebbe riguradarti è questo:
Il consenso non potrebbe, invece, dedursi dal comportamento tenuto da quei condomini che nella assemblea abbiano già espresso dissenso dalla approvazione delle tabelle millesimali, in quanto, in presenza della loro esplicita volontà, non è lecito ricercare una contraria volontà tacita o presunta che sulla prima dovrebbe prevalere (sent.
9 febbraio 1985 n. 1057; nel senso che i condomini, partecipando alle assemblee per tre anni ed effettuando i pagamenti in conformità delle nuove tabelle, non manifestano per facta concludentia quel consenso che avevano espressamente negato in occasione della relativa delibera condominiale cfr. sent. 28 aprile 2005 n. 8863) o dal comportamento degli acquirenti (sent. 9 agosto 1996 n. 7359).
Traducendo...se anche sia decorso del tempo dalla delibera di modifica e se anche fossero stati approvati e pagati bilanci con la nuova formulazione chi a suo tempo aveva espresso dissenso può contestare l'errata modifica.
Di quanto sopra devi avere riscontro affidandoti ad un legale preparato che possa meglio valutare, documenti alla mano, la procedibilità in giudizio.