A scanso di equivoci, evidenzio che un conto è un Rdc “allegato” al rogito, altro che siano presentate assieme ad un rogito.
Non ho capito la differenza. Nel RdC contrattuale che il costruttore deposita presso l'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora l'Agenzia delle Entrate, è norma allegare le tabelle millesimali del condominio. Nel caso di passaggio di proprietà, a partire dal primo acquirente, nel rogito ci deve essere la menzione che il venditore passa all'acquirente la copia completa del RdC contrattuale. Se il venditore non consegna il RdC, ed il notaio non nota questa mancanza, ciò non esime l'acquirente dall'osservare il contenuto del RdC. Se nel RdC ci sono regole che limitano l'attività personale del nuovo condomino sarà un fatto tra acquirente e venditore.
Il fatto che i sottotetti sino gestiti come ambienti abitabili non stabilisce che questo uso sia legale
giusto; perché, anche se avessero l'altezza ed il rapporto aero-illuminante ,manca il cambiamento di destinazione d'uso per avere l'abitabilità.
Insomma qui la partita si gioca sul fatto che se i locali sono rimasti censiti come lavatoi-stenditoi ad uso esclusivo dei proprietari del piano sottostante, perché avevano già la scala interna, mentre gli altri, a questo punto, avrebbero lavato e steso i panni in casa o nel cortile, il fatto di aver reso o di utilizzare detti locali come locali abitali fa si che ci sia un abuso edilizio non condonato.
Quello che mi lascia perplesso è il fatto che il costruttore nella sua originaria tabella millesimale abbia conteggiato nei millesimi della tabella scale ed ascensore anche i locali venduti come mansardati lasciando l'onere della regolarizzazione per la abitabilità agli acquirenti.